a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Consiglio di Stato ]

Procedimento disciplinare
Le valutazioni circa la gravità e la rilevanza dei fatti addebitati ai dipendenti pubblici a fini disciplinari sono espressione dell’ampia discrezionalità di cui è titolare la pubblica amministrazione per la migliore tutela dell’interesse pubblico alla legalità, all’imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. L’esercizio concreto di tale discrezionalità, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che sia affetto ictu oculi dal vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà, ovvero dell’irragionevolezza o irrazionalità. È, poi, ugualmente espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, cui consegue la relativa insindacabilità in sede di legittimità (salvi i macroscopici casi di contraddittorietà, oppure di evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta), la determinazione della concreta sanzione disciplinare da infliggere, ivi compresa quella espulsiva, all’irrogazione della quale non sono di ostacolo i buoni precedenti comportamentali del pubblico dipendente.
(Sez. IV – 20 gennaio 2006 n. 142).

[ Cassazione civile ]

Lesioni personali e sport

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cp), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell’ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l’avversario - che aveva realizzato una rete - con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l’ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l’occasione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista.
(Sez. V – 21 settembre 2005 n. 45210)

Ritiro della patente
Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.
(Sez. U – 7 febbraio 2006 n. 2519)

Violazio

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01/02/2007