Congedo straordinario per trasferimento

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Pregiatissimo direttore, sono un vostro abbonato, interessato alla normativa relativa alla concessione del congedo straordinario per trasferimento.
Faccio presente che in previsione della soppressione dell’attuale ufficio di appartenenza sono stato trasferito ad un altro reparto.
Le chiedo se mi spetta, in sede di trasferimento, la concessione dei venti giorni di congedo straordinario previsti.
Mi pare che secondo la vigente normativa, il presupposto fondamentale è che il dipendente sia destinatario di un trasferimento e viene stabilito anche il numero di giorni spettanti, a seconda dell’anzianità di servizio, nonché ai carichi di famiglia. Il periodo di congedo viene concesso per soddisfare esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio e il beneficio spetta anche al dipendente che  non abbia portato al seguito la famiglia, non abbia effettuato un trasloco e che nella nuova sede fruisca, laddove previsto, dell’alloggio collettivo o individuale di servizio. Mi sembra di capire che la normativa viene incontro in toto alle esigenze del dipendente.
Pur tuttavia in ambito decentrato vi sono delle interpretazioni restrittive.
Gradirei conoscere il suo parere.
F.P.

Si fa presente che l’istituto del congedo straordinario per trasferimento è disciplinato dall’art. 15 del dpr 31/7/1995, n. 395, e con le circolari ministerial

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01/01/2007