a cura di Maria Grazia Giommi
Nel nome della legge
[ Consiglio di Stato ]
Lavoro straordinario
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e il correlativo obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, in tal modo compensando attività lavorative svolte in via di fatto e non rispondenti ad alcuna concreta necessità. La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione, da parte dell’Amministrazione, all’effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro. Detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione. Sotto un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario, indifferibile ed urgente il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. Inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento per l’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione ed il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute ed alla sua dignità di persona. Infine, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’Amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di espletare le funzioni e di svolgere i compiti attribuiti dalla legge, nonché all’organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.
(Sez. IV – 9 novembre 2005 n. 6247)
Rapporto disciplinare
In tema di ordinamento della Polizia di Stato e di sanzioni disciplinari, l’ultimo comma dell’art. 12 del dpr 737 del 1981 – il quale statuisce che il rapporto disciplinare deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l’infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all’entità della sanzione – si riferisce in realtà al rapporto del superiore che rileva l’infrazione e non al rapporto conclusi