a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ Consiglio di Stato ]
Dimissioni dal corso
Il fatto riguarda le dimissioni dal corso di formazione per il passaggio al servizio effettivo, con conseguente cessazione dal servizio alle dipendenze della Polizia di Stato, di un agente ausiliario trattenuto disposte dall’Amministrazione a seguito di un episodio di ubriachezza avvenuto durante il corso. L’interessato propone appello avverso la decisione del Tar che respinge il ricorso, adducendo in sostanza che le buone qualità psico-attitudinali dimostrate nello svolgimento del servizio e durante la frequenza del corso nonché i risultati favorevoli da lui ottenuti avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a considerare tali elementi prevalenti rispetto ad alcuni fatti negativi attribuitigli.
Il Consiglio di Stato con la decisione presa in esame respinge l’appello e così motiva la decisione:
Tra i doveri che gli appartenenti ai ruoli della polizia devono rispettare, ai sensi degli artt. 12 e 13 del dpr n. 782/1985, vanno annoverati, in particolare, quello di mantenere un comportamento “improntato alla massima esattezza, imparzialità e cortesia” e di seguire “una condotta irreprensibile operando con senso di responsabilità… in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività”, nonché quello di astenersi da comportamenti “che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione” e di mantenere “anche fuori dal servizio” una condotta “conforme alla dignità delle proprie funzioni”. Ora, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta chiaramente che il ricorrente – lungi dall’aver dato prova di un livello particolarmente brillante durante il periodo di servizio espletato, avendo, tra l’altro, riportato non positivi risultati sotto il profilo della “tecnica ed istruzione professionale”, del “rendimento complessivo” e nel “giudizio di attitudine” (tutti giudicati “insufficienti”) – è stato valutato, con un giudizio complessivo riferito agli aspetti della sua personalità, dal direttore della scuola di formazione per la nomina di agente di ps alla stregua dei vari elementi emersi in sede di svolgimento del corso in questione, oltre che sulla base di talune testimonianze in ordine alla riscontrata sua propensione a fare uso eccessivo di sostanze alcoliche; e ciò ancor prima dell’episodio surriferito (che l’interessato definisce ininfluente, ma che così non poteva ritenersi), in relazione al quale egli presentatosi in camerata, di notte, in stato di ubriachezza, aveva allarmato, a causa di un violento alterco con un collega, gli altri allievi, oltre che il personale preposto alla vigilanza. In presenza di tali chiari elementi non assumono rilevanza le considerazioni dell’appellante, secondo cui vi sarebbero state, nel caso in esame, anche altre dichiarazioni di contenuto opposto, favorevoli alla sua tesi, volte a ridimensionare il particolare episodio contestato, (omissis) e secondo cui, a dimostrazione delle buone qualità possedute, vi sarebbero anche le stesse schede valutative e i rapporti informativi. Le asserzioni della parte appellante, oltre che ininfluenti rispetto a quanto documentato dall’Amministrazion
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