Lorenzo D’Onofrio

Droga: ecco le dosi

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Un decreto del ministero della Salute cataloga le sostanze stupefacenti conosciute e ne elenca le quantità medie singole

Premessa
Il dpr 309/1990 prevedeva la classificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope in sei tabelle, di cui la I e la III comprendevano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere, mentre la V e la VI si riferivano a prodotti terapeutici contenenti sostanze stupefacenti.
Il dl 272/2005 convertito con modificazioni dalla legge 49/2006, modificativo del dpr 309/1990, ha ridotto le tabelle a due, di cui la I comprende le droghe vietate, parificando le pesanti alle leggere, la II, suddivisa in 5 sezioni da A ad E, comprende i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’art. 73, co. 1 bis del modificato dpr 309/1990 dispone che con le medesime pene di cui al co. 1 (reclusione da 6 a 20 anni e multa) è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze di cui alla tabella I che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della Salute emanato di concerto con il ministro della Giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di present

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01/11/2006