Rosanna Ferranti*

Guida alle patenti

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Militari, civili e di servizio: cosa succede quando si commette un illecito con un mezzo in uso all’amministrazione

L’articolo 138 del codice della strada affida, nel comma 1 alle forze armate e nel comma 11 alle forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Protezione civile nazionale (nonché ai Corpi e Servizi costituiti nell’ambito delle autonomie di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta), la responsabilità di provvedere direttamente:
– agli accertamenti tecnici sui veicoli in dotazione;
– all’immatricolazione dei veicoli con il rilascio in proprio dei documenti di circolazione e della targa di riconoscimento;
– all’addestramento del personale in servizio per la conduzione di tali mezzi;
– all’individuazione e all’accertamento dei requisiti fisici e di abilità per l’attività di conducente;
– all’esame di idoneità e al rilascio della patente di servizio che, però, abilita solo alla conduzione dei mezzi dell’amministrazione di appartenenza, nonché dei mezzi con targa civile adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione (ad esempio i veicoli acquisiti temporaneamente in locazione);
– all’individuazione e alla formazione dei soggetti autorizzati a svolgere insegnamento e ad assistere nelle esercitazioni di guida i candidati al rilascio della patente.
L’articolo 139 del codice della strada prevede per il personale degli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1, cds (sostanzialmente, le cinque forze di polizia a carattere nazionale e le polizie locali) e art. 12, comma 3, lett. a, cds (dipendenti del ministero delle Infrastrutture, del ministero dei Trasporti e dell ...


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01/11/2006