a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Consiglio di Stato ]

Accesso agli atti
La circostanza che i documenti oggetto della domanda di accesso siano divenuti definitivi ed inoppugnabili non può costituire preclusione per l’esercizio del relativo diritto. Invero, il diritto di accesso, così come delineato negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, non è strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma del tutto distinto da questa, in quanto diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, talché il rimedio giurisdizionale azionato per la conoscenza degli atti della Pubblica Amministrazione risulta del tutto indipendente dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione. E ciò si spiega agevolmente ove si consideri che l’interesse presupposto dall’art. 22 della legge n. 241/1990 per l’esercizio del diritto di accesso è nozione diversa e più ampia dell’interesse all’impugnazione, poiché non postula la titolarità di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma solo che ricorra una situazione giuridicamente rilevante. Peraltro, l’intento di chi agisce per l’accesso di far valere i propri interessi in sede giurisdizionale non si atteggia necessariamente come impugnazione degli atti del procedimento, ben potendo ipotizzarsi, a fronte di eventuali illegalità degli organi della pa, un’azione di risarcimento danni. Infine, stante l’autonomia del rimedio giurisdizionale ex art. 22 legge n. 241/1990, come sopra evidenziata, è del tutto irrilevante, in sede di delibazione della richiesta di accesso, l’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.
(Sez. VI – 12 aprile 2005 n. 1680)


[ Cassazione penale ]

Abuso di ufficio
In tema di abuso di ufficio, è idonea a integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l’inosservanza da parte dell’amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di una autorizzazione; infatti, l’istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento, cioé dall’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed incide direttamente nella fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono es

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01/10/2006