Lorenzo D’Onofrio

Novità per il codice penale

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Cambiano alcuni articoli e altri vengono abrogati. Nuove norme in materia di reati d’opinione

Premessa
La legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha approvato varie modifiche al codice penale, non limitate ai reati di opinione, come indicato nella intestazione della legge.
Il testo con i suoi 15 articoli ha sostituito alcuni articoli del cp, modificato altri e proceduto ad alcune abrogazioni1.
In via preliminare si indicano nel seguito gli articoli del cp abrogati (artt. 10, co. 1 e 12):
– 269 (Attività antinazionale del cittadino all’estero);
– 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale);
– 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica);
– 292-bis e 293 (Circostanze aggravanti relative a taluni delitti contro la personalità interna dello Stato);
– 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato).

Attentati
Sono stati sostituiti gli artt. 241 (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato), 283 (Attentato contro la costituzione dello Stato), e 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), rispettivamente dagli artt. 1, 3 e 4.
A differenza della legislazione precedente, prescindendo da altre diversità, l’azione produttrice dell’evento nella nuova configurazione dei reati dev’essere caratterizzata dalla violenza e per gli artt. 241 e 283 anche dalla idoneità dell’azione rispetto all’evento, come si evince dalle contrapposizioni tra le nuove e le vecchie norme, evidenziate nel seguito:
– 241: “Atti violenti diretti e idonei a...”; “Fatto diretto a...”;
– 283: “Con atti violenti commette un fatto diretto e idoneo a...”; “...Costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a...”;
– 289: “Atti violenti diretti ad...”; “Fatto diretto a...”.
Per ciascuno, inoltre, degli anzidetti reati è prevista una pena inferiore rispetto alla precedente disciplina.

Associazioni sov

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01/08/2006