Mariarosaria Iodice*

Gare e appalti, si cambia

CONDIVIDI

Entrata in vigore dal primo luglio, la nuova normativa sui contratti pubblici rappresenta un fondamentale strumento lavorativo per gli operatori del settore

Premessa
Con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in virtù della legge delega n. 62 del 18 aprile 2005, il Governo ha emanato un apposito codice (in vigore dal 1° luglio 2006) che non solo raccoglie, ma riordina, integra e semplifica l’intera normativa nazionale (di cui quella di derivazione comunitaria costituisce l’ossatura fondamentale) sui contratti stipulati da amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati, aventi per oggetto: lavori, forniture, servizi (comprese le concessioni), sia sopra che sotto soglia comunitaria, riguardanti anche l’ambito dei settori cosiddetti speciali (ad esempio gas, elettricità e trasporti).
Il codice ha recepito le direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004 che hanno apportato significative innovazioni soprattutto in materia di lavori pubblici.
Non manca, infine, una disciplina dei lavori in economia, degli strumenti giudiziali e stragiudiziali di composizione delle liti ed in tema di giurisdizione e di tutela cautelare ante causam.
La rilevanza del codice si desume già dal fatto che regola in 257 articoli una complessa materia precedentemente disciplinata da oltre 50 testi normativi. La sua utilità si coglie, altresì, dalla circostanza che viene creato un modello generale di contratto pubblico, costituito dalla disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria (prevista dal titolo I dell’articolato), cui si fa riferimento in sede di regolamentazione specifica di particolari settori e figure contrattuali. Inoltre, l’art. 3 del codice contiene le definizioni dei principali termini giuridici utilizzati nello stesso.

Finalità perseguite dal legislatore
Le finalità perseguite dal legislatore, sulla scorta dei principi affermati nelle richiamate direttive comunitarie, sono state quelle di semplificare gli istituti ed i procedimenti, di

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/08/2006