Giandomenico Protospataro*

A rimorchio sulle strade

CONDIVIDI

Tutte le norme e molti consigli per l’utilizzo di carrelli, appendici e caravan agganciati alle nostre autovetture

Per essere più maneggevoli nel traffico cittadino, le nostre auto sono sempre più piccole ma lo spazio di-sponibile per i bagagli non basta mai ed allora potrebbe essere utile pensare di agganciare al nostro veicolo un carrello appendice o un piccolo rimorchio per trasportare, in tutta comodità, i nostri molti bagagli e i mille oggetti della vita quotidiana dei quali, nonostante tutto, non riusciamo a fare a meno. Ed ancora, vogliamo goderci la nostra nuova barca o campeggiare portandoci dietro una casa su ruote (che in termini tecnici si definisce caravan)? Il codice della strada prevede alcune regole che è bene conoscere prima di acquistare un carrello appendice, un rimorchio per il trasporto di barche o un caravan o di mettersi alla guida di un veicolo che li traina. Ve le proponiamo.

Il carrello appendice
Il carrello appendice, anche se, apparentemente, ha tutte le caratteristiche per essere chiamato rimorchio, non è un rimorchio vero e proprio in quanto è considerato dal codice della strada come “parte integrante” del veicolo al quale è abbinato.
Per questo motivo, il carrello è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e può essere utilizzato da un solo veicolo del quale costituisce una sorta di appendice.
Possono averlo autovetture, autobus, autocarri o autocaravan e l’abbinamento effettivo all’unico veicolo che può trainarlo avviene a seguito di apposita visita e prova (cosiddetto collaudo) effettuata presso i centri di controllo degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile.
Proprio perché non è un rimorchio, il carrello appendice non è munito di propria targa di immatricolazione e di carta di circolazione né è soggetto a registrazione presso il Pra (Pubblico registro automobilistico); durante la circolazione deve avere solamente la targa ripetitrice di colore giallo che riproduce il numero di targa del veicolo che lo traina. La possibilità di traino del carrello risulta solamente dalla carta di circolazione del veicolo al quale viene abbinato a seguito della visita e prova e sulla quale sono annotati il numero di telaio (punzonato sul lato destro anteriore del carrello), le dimensioni, il tipo di frenatura e la massa complessiva che può raggiungere compreso il suo carico.
Durante la circolazione, la larghezza del carrello appendice non deve superare quella dell’autoveicolo che lo traina. Sul carrello possono essere sistemati oggetti sporgenti sia posteriormente che lateralmente. Tuttavia, essendo il carrello parte integrante del veicolo che lo traina, il limite dei 3/10 per la massima sporgenza posteriore ammissibile di oggetti indivisibili caricati su di esso deve essere calcolato sulla base del veicolo a cui il carrello è agganciato e non sulla base della lunghezza del complesso carrello più veicolo che lo traina (come invece accadrebbe se il carrello

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/08/2006