a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della legge
[ CORTE COSTITUZIONALE ]
Espulsione di straniero extracomunitario
ordinanza
(omissis)
Ritenuto che il Giudice di pace di Genova, con ordinanza depositata l’8 giugno 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale;
che il rimettente solleva la questione di legittimità, relativamente alla tutela della cittadina italiana, in riferimento agli artt. 2 e 32 Costituzione e, relativamente alla tutela del nascituro, in riferimento agli artt. 2 e 30 Costituzione;
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova nei confronti di B. L., in quanto questi, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro i termini di legge;
(omissis)
che, a parere del giudice a quo, l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nel prestare tutela alla famiglia, prescindono dal fatto che la stessa sia fondata o meno sul vincolo del matrimonio;
che, ad avviso del rimettente, il decreto di espulsione impugnato costituisce un grave nocumento per la madre del nascituro, in violazione dell’art. 2 della Costituzione, nonché dell’art. 32 della Costituzione, in quanto limita o esclude il dovere inderogabile di solidarietà connesso alla tutela del diritto alla salute;
che il decreto di espulsione oggetto di giudizio, a parere del giudice a quo, vanifica, altresì, i diritti del “nascituro-figlio naturale” ed “impedisce l’adempimento dei doveri del genitore-naturale” destinatario “del provvedimento amministrativo opposto”, nonostante la tutela che il legislatore e l’art. 30 della Costituzione accordano al figlio naturale;
(omissis)
Considerato che il Giudice di pace di Genova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere