Caterina Carannante

Le armi

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Come districarsi nel labirinto di autorizzazioni e licenze di polizia

Le armi

Che cos’è un’arma? Quanti tipi ne esistono? Quali è lecito possedere e per quale attività? Di quali autorizzazioni c’è bisogno per acquistare, detenere o trasportare un’arma e a chi rivolgersi? Chi può richiedere il porto d’armi e quali sono i requisiti per ottenerlo? Una breve guida per orientarsi tra le principali disposizioni in materia.

Che cos’è un’arma
Un’arma è ogni strumento in grado di consentire all’uomo di aumentare la propria naturale capacità di offesa. Si definiscono armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al solo fine di arrecare offesa, mentre tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per scopi diversi ma che all’occorrenza possono essere utilizzati dall’uomo per ferire costituiscono armi improprie. Non basta dunque che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un’arma, ma è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d’uso.

1. Le tipologie di armi
È possibile classificare le armi dal punto di vista tecnico e balistico oppure, come prevede la normativa vigente, in relazione al loro utilizzo.

Tecnicamente le principali categorie di armi sono cinque.
Armi proprie da punta e taglio
Dotate di lama e punta acuminata, come le spade, le sciabole, i pugnali, le baionette, le lance, le mollette (coltelli a scatto) o le stelle ninja, queste armi sono specificamente destinate all’offesa alla persona. Vengono generalmente definite “bianche”, riprendendo un termine non giuridico di origini remote, utilizzato per sottolineare il passaggio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte di coloro scuro), a quelle molto più efficienti in acciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco.

Armi da fuoco
Tecnicamente indicate come macchine termobalistiche capaci di sfruttare l’espansione dei gas generati dalla repentina combustione di un propellente per lanciare un proiettile; le armi da fuoco si distinguono in individuali, utilizzabili da un solo operatore, o di squadra, per il cui utilizzo è necessario l’intervento di più persone contemporaneamente. È il caso delle mitragliatrici o dei cannoni, generalmente destinati ad impieghi bellici.
Le armi da fuoco si classificano anche in corte, se possono essere utilizzate con una sola mano, oppure lunghe, quando richiedono di essere imbracciate con l’uso di entrambe le mani. Nel nostro ordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, sono definite corte le armi con una canna lunga meno di 30 cm o che complessivamente sono lunghe meno di 60 cm.

Armi da sparo
Sono le armi che, per espellere un proiettile attraverso una canna, sfruttano l’energia prodotta da fonti diverse dalla combustione di una carica di lancio, quali aria compressa, gas compresso oppure molle.

Armi ad avancarica
Chiamate così perché inizialmente la polvere e la pallottola venivano caricate direttamente dalla canna, sono quelle armi che usano come carica di lancio esclusivamente la polvere nera sfusa, non contenuta all’interno di un bossolo metallico, versata direttamente nella camera di scoppio. Il nome richiama dunque il metodo originario di caricamento di queste armi, nelle quali la polvere e la pallottola venivano introdotte dalla volata della canna. Successivamente sono stati creati modelli in cui la polvere, contenuta in sacchetti di carta (da cui il nome “cartuccia”) veniva introdotta da un vano posteriore.

Armi autopropulse
Sono quelle armi in cui la carica di lancio del proiettile è contenuta nel proiettile stesso, di conseguenza l’organizzazione meccanica è diversa da quella delle normali armi da fuoco. Le armi autopropulse oggi più diffuse sono del tipo di squadra, come bazooka, mortai e lanciarazzi, ma già da qualche anno sono in avanzata fase di collaudo prototipi di armi portatili che sfruttano questa tecnologia.

L’ordinamento italiano prevede un’articolata classificazione delle armi, sulla base di differenti parametri relativi in particolare alla pericolosità sociale e alla possibile destinazione di impiego delle armi.

Ecco le principali categorie di armi lecite.

Armi catalogate comuni da sparo
Sono le armi iscritte nell’apposito Catalogo nazionale, introdotto nel 1975 e nel quale, ad oggi, sono state inserite 15.538 armi comuni (il loro elenco è consultabile, grazie ad una banca dati informatizzata realizzata ed aggiornata dall’Ufficio del Catalogo nazionale, sul sito Internet www.poliziadistato.it).
Per poter ottenere l’iscrizione nel Catalogo, ogni fabbricante o importatore di armi deve rivolgersi agli uffici competenti del ministero dell’Interno. L’istanza, corredata di scheda tecnica, fotografie ed eventuale prototipo dell’arma, viene sottoposta all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Una volta acquisito il parere della Commissione, il ministero, con proprio decreto, approva l’iscrizione dell’arma nel catalogo oppure rigetta la richiesta.
Tra le armi comuni da sparo rientrano anche le pistole lanciarazzi: molto diffuse prima del 1975 perché di libera vendita, oggi sono quasi scomparse dal panorama delle armi comuni, ma la loro produzione è tuttora molto diffusa sul territorio e completamente destinata ai mercati esteri.

Armi lunghe ad anima liscia
Ritenute di minore pericolosità sociale e di limitate capacità balistiche, sono armi comuni da sparo per le quali non c’è l’obbligo di iscrizione nel Catalogo. I fucili a canna liscia, 30 anni fa impiegati essenzialmente per l’attività venatoria o il tiro a piattello, oggi rappresentano l’armamento speciale di molti reparti militari e di polizia.

Armi a modesta capacità offensiva
Si tratta delle armi ad aria o gas compressi e delle repliche delle armi ad avancarica monocolpo che, considerata appunto la limitata potenzialità di offesa, possono essere vendute liberamente. Alla stregua delle armi comuni da sparo comunque, devono essere sottoposte all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, se le riconosce corrispondenti alla normativa, attribuisce loro un numero di conformità, che il produttore o l’importatore, dovrà imprimere sull’arma unitamente al proprio punzone depositato presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia).

La classificazione comprende inoltre:
-  le armi da caccia, utilizzabili per l’esercizio venatorio;
-  le armi sportive;
-  le armi antiche, cioè quelle ad avancarica oppure prodotte prima del 1890; 
-  le armi artistiche, sulle quali sono state realizzate incisioni o lavorazioni di pregevole fattura artistica; 
-  le armi rare o di importanza storica, realizzate in un limitato numero di esemplari e quindi di grande valore, oppure legate ad un evento particolare (ad esempio il fucile mod. 91 con il quale venne ucciso il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy o la pistola Beretta mod. 34 con la quale venne ucciso Gandhi).
Ancora, la legge italiana classifica come lecite le armi demilitarizzate, costruite in origine come da guerra e successivamente sottoposte a modifiche tecniche che ne fanno perdere le caratteristiche militari, rendendole idonee all’iscrizione in Catalogo;
-  le armi disattivate, non più in grado di funzionare in seguito a precisi e mirati interventi tecnici, che devono essere eseguiti in Italia da soggetti autorizzati; 
-  le armi uso scenico, cioè le armi da fuoco utilizzate per le riprese cinematografiche e considerate alla stessa stregua delle armi vere. Generalmente si tratta di vere armi (anche da guerra) per le quali vengono adottati accorgimenti tecnici che non consentono l’uso di munizioni vere. In alcuni casi, di solito per armi molto rare o costose, le armi uso scenico vengono realizzate ex novo da industrie specializzate.

Sono invece armi illecite:
-  le armi da guerra, dotate di “spiccata potenzialità di offesa”, di calibro tipicamente militare e in grado di sparare a raffica;
-  le armi tipo guerra, che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni, risultando così eccessivamente pericolose per l’uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare;
-  le armi clandestine, cioè le armi comuni da sparo non catalogate o prive delle marcature richieste dalla legge, come il numero di matricola, il numero di Catalogo, il nome o marchio del fabbricante e i punzoni del Banco nazionale di prova;
-  le armi alterate, vale a dire le armi comuni da sparo dolosamente modificate rispetto al prototipo catalogato. L’obiettivo degli interventi è quello di aumentarne la potenzialità di offesa, ad esempio consentendo l’utilizzo di munizioni di maggiore potenza, oppure facilitarne l’occultabilità, ad esempio tagliando una parte della canna.
Le armi che rientrano in queste categorie non possono essere vendute al pubblico e ogni attività con esse è illegale per un comune cittadino.
Esistono però anche armi particolari che non possono essere considerate illegali in maniera assoluta, poiché il legislatore ne consente la vendita ai titolari di licenza e la detenzione, ma per esse è categoricamente proibito il porto o il trasporto in luogo pubblico. Rientrano nella categoria, ad esempio:
-  gli sfollagente, definiti anche manganelli o bastoni estensibili, il cui porto è riservato esclusivamente alle forze di polizia dello Stato;
-  le noccoliere, note anche come tirapugni, che sono composte da 4 anelli di metallo uniti tra loro nei quali inserire le dita della mano per aumentare notevolmen

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01/07/2006