a cura di Domenico Vulpiani*, Antonino Bella** e Elvira D’Amato***
La nuova normativa contro la pedofilia
La legge 6 febbraio 2006, n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo, ha introdotto nuovi e importanti strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia anche a mezzo Internet, prevedendo anche il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione di individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del medesimo materiale.
Si tratta di una legge molto attesa nel nostro Paese in relazione alla forte esigenza di porre in essere adeguati e aggiornati nuovi mezzi di difesa volti a superare le oggettive difficoltà di contrasto, sia perché il fenomeno in questione risulta in molta parte nascosto, anche dalle mura domestiche, sia perché, nella pedopornografia on line, vengono impiegate sofisticate tecnologie che impediscono una agevole individuazione degli autori dei reati previsti dalla normativa in materia.
Il provvedimento rappresenta il naturale sviluppo del percorso avviato con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, con la quale sono stati previsti alcuni reati in materia sessuale commessi ai danni dei minori, e, soprattutto, con la legge 3 agosto 1998, n. 269, che ha introdotto una disciplina organica, specificamente mirata al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori e di quello gestito attraverso la Rete telematica.
Al pari di quest’ultima, anche la nuova legge, che ha registrato il consenso pressoché unanime del Parlamento, potrà assumere – nel panorama internazionale – una posizione di avanguardia nella prevenzione e repressione dei delitti in materia sessuale ai danni dei minori, nonché un punto di riferimento per l’elaborazione di omogenee disposizioni mirate, in particolare, al contrasto della pedopornografia on line, applicabili in un ambito territoriale il più vasto possibile, soprattutto per quanto concerne l’affinamento degli strumenti investigativi che possano favorire, attraverso le potenzialità offerte dalla tecnologia, la definizione di specifici accordi tra organi di polizia di Stati diversi.
L’esigenza di una più ampia collaborazione investigativa è correlata alla caratterizzazione sempre più transnazionale del fenomeno in esame, come testimoniato anche dal notevole aumento di siti e di immagini pedopornografiche disponibili su Internet, che alimentano un mercato illecito senza confini territoriali in cui operano organizzazioni criminali che sfruttano anche la fortissima crescita dell’uso della Rete, confermata, tra l’altro, da una recente ricerca che ha evidenziato come nel Regno Unito gli utenti di Internet hanno superato quelli che ogni giorno guardano la televisione.
LA LEGGE
L’entrata in vigore della nuova legge coincide con uno degli ultimi allarmi sull’espansione del fenomeno, lanciato dal Commissario per la giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea, che, nel denunciare la presenza in Europa di circa 250 mila bambini a rischio pedofilia, ha anticipato la proposta di un piano d’azione straordinario a tutela dei minori, con specifico riferimento a quelli minacciati da organizzazioni criminali.
Il capo I della legge n. 38 del 2006 reca “disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia”, in attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, il cui termine per il recepimento negli ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione europea era quello del 20 gennaio 2006.
Oltre all’introduzione di nuove fattispecie delittuose in materia e alla modifica di quelle precedenti, al fine di sanzionare condotte specifiche non punite adeguatamente dalle previgenti norme penali, la nuova legge prevede l’adeguamento anche delle disposizioni processuali.
Tra le novità vanno segnalate:
- la punibilità dei comportamenti, fatti o azioni in materia sessuale che coinvolgono anche i minori che hanno superato i sedici anni, in conseguenza del recepimento nell’ordinamento italiano della definizione di bambino, individuato nella persona che non ha compiuto i diciotto anni;
- la punibilità anche della diffusione e della detenzione di materiale pornografico virtuale rappresentante minori, realizzato con tecniche che fanno apparire reali le immagine prodotte;
- l’ampliamento delle ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza anche per la produzione e la semplice detenzione di tale materiale, anche se relativo ad immagini virtuali;
- la disciplina più severa in materia di pene accessorie e di benefici penitenziari per gli autori dei reati in materia.
Di rilievo sono anche le modifiche apportate agli artt. 600-ter e 600-quater del codice penale, in base alle quali non è più necessario lo sfruttamento del minore degli anni diciotto perché si concretizzino i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico.
Inoltre, sono previste sanzioni più severe per gli autori di abusi nell’ambito familiare nei confronti di tutti i minori. In particolare, ai sensi dell’art. 609-quater del codice penale, soggiace alla stessa pena prevista per il reato di violenza sessuale anche il convivente del genitore, anche adottivo, che compie atti sessuali con il figlio minore di 16 anni. Sono altresì puniti con una sanzione inferiore che va da tre a sei anni di reclusione, i familiari che commettono atti sessuali con una persona minore che ha compiuto 16 anni.
Un’altra importante novità è quella che estende la procedibilità d’ufficio per il reato di violenza sessuale anche se commesso nei confronti di un minore che ha compiuto 14 anni. Precedentemente per poter procedere era necessaria la querela di parte (nuova formulazione dell’art. 609-septies, quarto comma, del codice penale).
INTERNET E LA POLIZIA POSTALE
Il capo II della nuova legge, recante “norme contro la pedopornografia a mezzo di Internet”, introduce specifici strumenti di contrasto attraverso il rafforzamento e la razionalizzazione delle misure di coordinamento dell’attività di prevenzione e monitoraggio della Rete telematica, accompagnati da meccanismi e strumenti tecnici disponibili volti ad interrompere o comunque a rendere meno agevole l’utilizzo della Rete e del circuito che consente la commercializzazione di materiale pornografico concernente minori.
Le nuove misure – con particolare riferimento all’obbligo per i fornitori di connettività della rete Internet di dotarsi di strumenti di filtraggio al fine di impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico – vanno anche nella direzione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 854/2005/CE dell’11 maggio 2005, con la quale è stato istituito un programma europeo pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line, con specifico riferimento alla tutela dei bambini.
In tale contesto assume un ruolo fondamentale il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, che la nuova legge istituisce presso il Servizio polizia postale e delle comunicazioni del ministero dell’Interno già in prima linea nella lotta contro la pedopornografia on line, con il compito di provvedere alla raccolta e al monitoraggio sistematico dei siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, prevedendo il diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle autorità bancarie, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento.
La finalità è quella di ordinare e concentrare in un unico canale informativo tutti i dati d’interesse, arginando, in tal modo, il rischio della dispersione e della sovrapposizione informativa originata dalla struttura e dal funzionamento della Rete telematica.
Le informazioni e le segnalazioni d’interesse, previa verifica, confluiranno in un elenco aggiornato di siti che diffondono materiale pedopornografico, nonché dei gestori e dei beneficiari dei pagamenti relativi alla commercializzazione del medesimo materiale.
I dati contenuti nell’elenco saranno disponibili sia per le forze di polizia impegnate nell’attività di repressione, in particolare la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, sia per i fornitori di connettività per “oscurare” i siti interessati, sia, infine, per le autorità bancarie e i soggetti finanziari per l’applicazione delle misure interdittive e sanzionatorie previste dalla nuova legge, tra cui quelle necessarie ad interrompere il circuito dei pagamenti attraverso l’uso delle carte di credito.
Siti a pagamento
In merito a quest’ultimo aspetto è previsto che l’Ufficio italiano dei cambi (Uic), interessato dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, trasmetta alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento le informazioni relative ai soggetti che risultano beneficiari dei pagamenti effettuati per la vendita di materiale pornografico coinvolgente minori su Internet o su altre reti di comunicazione.
Tali segnalazioni sono finalizzate all’acquisizione di informazioni sui rapporti ed operazioni riconducibili ai medesimi beneficiari dei pagamenti, nonché alla eventuale risoluzione di diritto dei relativi contratti e alla revoca al titolare dell’autorizzazione all’utilizzo della carta.
La violazione delle specifiche disposizioni in esame comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 50 mila a 250 mila euro.
Le modalità di trasmissione riservata dei predetti dati dovranno essere definite con un regolamento da adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge in argomento.
Per gli indiretti riflessi sul fenomeno in esame degli acquisti on line con carte di credito, si richiama anche la legge 17 agosto 2005, n. 166, che ha previsto l’istituzione presso il ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi con carte di pagamento. Tale sistema si avvale di un archivio informatizzato, alimentato dai dati e dalle informazioni forniti dai soggetti che emettono o gestiscono reti commerciali di accettazione delle carte di pagamento.
L’utilizzo dei dati di specifico interesse originati da quest’ultimo sistema informativo, anche attraverso una efficace interazione con le misure introdotte dalla legge n. 38 del 2