a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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[ Cassazione penale ]

Ricettazione e riciclaggio
Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all’art. 648 cp sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l’elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e l’elemento materiale, e in particolare nell’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall’art. 648 bis cp (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anziché di quello di riciclaggio nell’ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente non è stata ritenuta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro).
(Sez. II – 12 aprile 2005 n. 13448)

Materiale pedo-pornografico
In relazione all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 600 ter cp, relativa alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico, è legittimo il sequestro probatorio del materiale osceno riguardante i minori allorché sussista l’esigenza di conservare la prova di immagini o filmati a contenuto pedo-pornografico, ovvero la prova della loro circolazione nella rete internet dei pedofili, attesa la pericolosità di tali condotte e anche nell’ottica dell’obbligatorietà della confisca dei suddetti corpi di reato prevista dalla disposizione di cui all’art. 600 septies cp.
(Sez. III – 15 marzo 2005 n. 10058)

Sms ingiuriosi ma non molesti

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01/06/2006