a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Cassazione penale ]
Arresto in flagranza

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cpp, si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tali poteri. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma nella semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.
(Sez. V – 21 marzo 2005 n. 10958)

Omissione di soccorso
Integra il reato di omissione di soccorso (art. 593, comma secondo, cp) la condotta dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed aver avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione dell’“assistenza occorrente” di cui all’art. 593, comma secondo, cp, non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investita ulteriormente da parte di altre vetture.
(Sez. V – 2 febbraio 2005 n. 3397)

Percosse e violenza privata
Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di

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01/05/2006