Lorenzo D’Onofrio
Legge stupefacente
Scompare la differenza tra droghe pesanti e leggere; sotto controllo la produzione dei precursori chimici. Le principali novità della normativa
Premessa
Il dl 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, oltre a disposizioni attinenti ad altre materie, ha apportato varie modifiche al dpr 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla disciplina degli stupefacenti.
Classificazione delle sostanze stupefacenti
La precedente classificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope in 6 tabelle è stata eliminata dalla presente legge, che, riformando l’art. 13, ha suddiviso le medesime in due tabelle e con l’art. 14, sostituito, ha stabilito i criteri per l’inclusione delle stesse nelle tabelle.
Nella tabella I sono inserite le sostanze non soggette a prescrizione medica, senza più tener conto, come nella precedente legislazione, della differenza tra droghe pesanti e leggere.
La tabella II, comprensiva di medicinali, è suddivisa in 5 categorie, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, ed E.
Le tabelle, allegate alla legge, saranno aggiornate a cura del ministero della Salute, che è anche competente, ai sensi dell’art. 17, ad autorizzare le attività relative alle sostanze comprese nelle tabelle.
Oltre alle sostanze di cui alle tabelle sono soggetti a divieti, con effetti penali come nel seguito sarà indicato, anche taluni prodotti suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, elencati nell’allegato I alla legge e suddivisi nelle categorie 1, 2 e 3.
Produzione, traf
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