a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ corte costituzionale ]
Politiche integrate di sicurezza
È illegittimo, poichè in contrasto con gli artt. 117, comma 2 e 108, comma 1, l’art. 3, comma 3, lettere d), e), g), della legge regionale Marche 24 luglio 2002, n. 11 che prevede l’obbligatoria partecipazione al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di prefetti e titolari di uffici giudiziari operanti in regione.
in fatto (omissis)
in diritto 1. – (omissis); 2. – (omissis);
3. – … L’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della Regione Marche n. 11 del 2002 stabilisce che, tra numerosi altri soggetti, sono chiamati a fare parte del Comitato di indirizzo – organo dell’Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale – i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.
La norma censurata non si limita a prevedere l’utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili, quindi, di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati (v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente.
Il tenore della norma esclude infatti che la partecipazione al Comitato di indirizzo sia rimessa alla libera volontà dei titolari degli uffici giudiziari indicati, come nelle ipotesi in cui è prevista la semplice possibilità di partecipare a riunioni di altri organi (v. ad esempio quanto disposto dall’art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, per gli appartenenti all’ordine giudiziario, che possono essere invitati dal Prefetto, d’intesa con il Procuratore della Repubblica competente, a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica).
In tal modo la norma invade però la potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall’art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario (v. sentenza n. 43 del 1982).
Per le medesime ragioni, anche l’aver previsto la partecipazione dei Prefetti al Comitato di indirizzo, contemplata dall’art. 3, comma 3, lettera d), della legge impugnata, lede la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Al riguardo, non rileva che in questo caso la legge stabilisca che i Prefetti della Regione possono farsi sostituire da loro delegati: anzi, tale circostanza suona come conferma che la norma attribuisce un nuovo compito all’ufficio statale, specificando che esso può esser svolto sia dal capo dell’ufficio, sia da un suo delegato.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituziona