Lorenzo D’Onofrio
Quando l’appello è negato
La recente approvazione della legge 46 cambia le carte in tavola per le sentenze di proscioglimento. Ecco le novità
Il disegno di legge relativo all’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvato dal Parlamento il 12 gennaio 2006 e rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica con messaggio motivato per una nuova deliberazione, è stato definitivamente approvato con modificazioni il 14 febbraio 2006 e promulgato dal presidente della Repubblica.
Si tratta della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che consta di 10 articoli, di cui i primi otto innovativi del cpp, il nono abrogativo di un articolo del cpp e modificativo di una disposizione relativa alla competenza penale del giudice di pace e il decimo regolatore dei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Di seguito saranno indicati gli aspetti salienti della riforma con cenni della disciplina precedente. Gli articoli richiamati senza indicazione si riferiscono alle disposizioni del cpp.
Impugnazioni del pubblico ministero e dell’imputato
L’art. 593 cpp, che prevedeva l’appellabilità delle sentenze di condanna o di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell’imputato, salvo alcune eccezioni, sostituito dalla presente legge, ha tolto al pm la facoltà di appellare contro le sentenze di proscioglimento. Rimane invariato il ricorso per Cassazione del pm per motivi di legittimità, secondo i criteri indicati nell’art. 606.
In particolare la nuova disposizione stabilisce quanto segue:
- salvo quanto previsto dall’art. 443, co. 3 (limiti all’appello nel giudizio abbreviato), dall’art. 448, co. 2 (appello nell’applicazione della pena su richiesta delle parti), dall’art. 579 (impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza) e dall’art. 680 (impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza), il pm e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna;