Antonio Giannella*

Quando il nemico è dentro noi

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Le disposizioni previste dal codice della strada per i reati di guida in stato di ebbrezza nel nostro Paese e le proposte di nuovi interventi sanzionatori. Il confronto con l’Europa (seconda e ultima parte)

Quando il nemico è dentro noi

Nel numero precedente, abbiamo illustrato i dati della guida in stato di ebbrezza alcolica, le dimensioni del fenomeno infortunistico stradale correlato e la risposta istituzionale della Polizia di Stato che si muove su più fronti, dalla prevenzione all’informazione. Sono state richiamate le recenti modifiche normative in materia e le procedure d’intervento che hanno fornito nuovi e più incisivi poteri agli organi di controllo. Ci si domanda, tuttavia, se l’impegno concreto della Polizia di Stato possa da solo bastare per raggiungere l’obiettivo europeo della riduzione degli incidenti stradali del 50% entro il 2010. La gravità del fenomeno impone una riflessione ulteriore sulle norme, per contrastare in modo più efficace il fenomeno della guida in stato di ebbrezza che, per dimensioni e gravità, richiede una più adeguata risposta, soprattutto dal punto di vista normativo.

Le iniziative intraprese possono bastare?
Riteniamo necessaria una rivisitazione dell’impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 cds, con sanzioni identiche a quelle previste nell’art. 186 cds) che distingua, punendo tutte più gravemente, le condotte di guida potenzialmente pericolose da quelle che abbiano già determinato l’evento infortunistico.
Le sanzioni attuali non risultano adeguate alla reale gravità del fenomeno – una vera e propria emergenza ancora troppo sotto silenzio – e, perciò, non svolgono più un’efficace azione deterrente. Per un paragone, basti pensare che tali comportamenti, che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, perché alterano fortemente la percezione della realtà e la capacità di reagire agli eventi, sono oggi puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito pericolo per i terzi.
La gravità del fenomeno dipende dal fatto che da più di 10 anni, a partire dalle numerose grida di allarme emerse dagli incidenti mortali che hanno avuto molti giovani come vittime, in circostanze di tempo e di luogo particolari (tanto da coniare l’espressione “stragi del sabato sera”) l’azione di controllo delle forze di polizia è stata in costante aumento. A ciò ha corrisposto comunque l’incremento dei reati accertati (in una progressione maggiore di questi ultimi) in funzione dell’affinamento degli strumenti giuridici e tecnici a disposizione delle forze di polizia.
Alcune proposte già portate all’attenzione del Parlamento intendono incidere sulla qualificazione giuridica del reato, prevedendo la pena della reclusione, con l’introduzione dunque di una nuova ipotesi di delitto nel codice della strada, quando lo stato di alterazione psicofisica sia emerso nel contesto di un incidente stradale ovvero abbia registrato un tasso alcolemico superiore a 1 gr/l. Dovrà essere conseguentemente rivista la riflessione sull’istituto della colpa in questi reati, oggi tralasciata perché il reato è solo contravvenzionale, condizione soggettiva che si dovrà connotare più come dolo eventuale piuttosto che come imperizia, negligenza o imprudenza nell’agire.
Anche le sanzioni amministrative dovranno subire un inasprimento nella misura minima e massima in proporzione alla pericolosità della condotta: circolare in autostrada sulla corsia di emergenza senza alcuna giustificazione, ma senza neppure che si sia verificato l’ostacolo all’intervento di mezzi di soccorso, è punito con la sospensione della patente, nel minimo, per due mesi; il reato di guidare in stato di alterazione psicofisica ammette la sanzione nel minimo per 15 giorni!
Un terzo intervento sanzionatorio, che può dimostrarsi assai efficace sotto il profilo della deterrenza – le misure ultime adottate nei riguardi di motocicli e ciclomotori a proposito di mancato utilizzo del casco lo stanno confermando – è la previsione della confisca del veicolo a carico del reo, fatti salvi secondo i principi generali i diritti del proprietario estraneo al reato. In tal senso, sarebbe auspicabile una graduazione nell’applicazione della misura che possa prevedere l’adozione della sanzione accessoria della confisca solo se il tasso alcolemico rilevato nel sangue è superiore a 1 gr/l. Del resto, l’applicazione di una misura di questo tipo per la violazione di norme di comportamento del codice della strada è già presente nel vigente ordinamento per le gare clandestine di velocità, in cui, anche in assenza di incidenti stradali, è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. Confisca disposta anche, limitatamente a ciclomotori e motocicli, come conseguenza della commissione di reati sulla strada e di illeciti amministrativi ritenuti particolarmente gravi, quali la guida senza casco protettivo, il trasporto di passeggero non consentito, eccetera. Tali comportamenti, per quanto possano essere qualificati con particolare rigore dal nostro ordinamento, per le gravi conseguenze sul piano infortunistico che da essi possono derivare, non sembra manifestino una pericolosità superiore alla guida in stato di ebbrezza.

Il confronto con l’Europa
La situazione molto grave descritta richiede interventi incisivi e mirati che le modifiche accennate riteniamo siano in grado di fornire. La nuova normativa porterebbe poi l’Italia ai livelli di normazione in materia adottati dalla legislazione di altri Paesi europei in cui la guida con condizioni psicofisiche alterate da alcol o droga è punita con sanzioni molto severe.
A titolo di esempio citiamo i casi di alcuni Stati della vecchia Europa che vivono contesti sociali e culturali non differenti dai nostri. Considerando che in Italia oggi la sanzione massima è l’arresto per un mese, vediamo che in Francia è previsto l’arresto fino a 3 anni e la revoca della patente, in Danimarca e in Finlandia la pena è la reclusione fino ad 1 anno, in Germania fino a 5 anni, in Irlanda fino a 4 anni. In Europa si è poi di recente affacciata la realtà di molti Paesi dell’Est in cui la gravità e la diffusione dell’etilismo cronico hanno imposto da decenni la tolleranza “zero” nei riguardi dell’assunzione di alcol nei conducenti di veicoli.   

*Dirigente superiore della Polizia di Stato Direttore del Servizio polizia stradale


Sanzioni per ebbrezza in Europa
L’illecito ha carattere esclusivamente amministrativo in Austria (sanzione da 581 a 3.633 euro e la sospensione della patente per 4 settimane) ma in presenza di lesioni personali, si applicano le disposizioni del Codice penale.

Ha invece carattere penale nei casi indicati di seguito:
-  Belgio da 15 giorni a 6 mesi di prigione e/o ammenda da 1.000 a 10.000 euro oppure, in caso di recidiva entro 3 anni, da 1 mese a 2 anni e/o ammenda da 2.000 a 25.000 euro: può seguire anche la sospensione della patente.
-  Danimarca ammenda o, in presenza di aggravanti, l’arresto fino a 1 anno.
-  Finlandia ammenda giornaliera o arresto fino al massimo di 6 mesi ovvero, se il conducente è seriamente intossicato, 60 giorni di multa o arresto fino a un massimo di 2 anni. In ogni caso la patente è sospesa fino a 5 anni.
-  Francia arresto fino a 2 anni e ammenda di 4.500 euro con sospensione della patente di guida; costituisce aggravante se il conducente è anche sotto l’influenza di alcol.
-  Grecia arresto fino a 2 mesi, o ammenda di 147 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
-  Irlanda sospensione della patente per un minimo di 2 anni e fino 4 anni in caso di recidiva, ammenda fino a 1.270 euro o arresto fino a 6 mesi o, nei casi più gravi, entrambe le cose.
-  Lussemburgo da 8 giorni a 3 anni di carcere e/o ammenda da 250 a 5.000 euro. L’Autorità giudiziaria può sospendere anche la patente.
-  Olanda la guida sotto l’influenza di droghe è punita con la sospensione della patente fino a 5 anni mentre se si causano incidenti stradali c’è la reclusione fino a 9 anni per incidenti mortali ovvero fino a 3 anni per incidenti con feriti.
-  Norvegia ammenda o arresto fino a 1 anno. Se sono causate lesioni gravi o la morte si procede ai sensi del codice penale e viene sospesa la patente per almeno 1 anno.
-  Svezia da 5 giorni di multa a 2 anni di prigione e la sospensione della patente da 1 mese a 3 anni.
-  Regno Unito multa fino a 5.000 sterline, circa 7.000 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente per almeno 12 mesi, ovvero perdita di punteggio fino a 11 punti.

Presentano un approccio misto, cioè in parte penale e in parte amministrativo:
-  Germania dove la guida in stato di ubriachezza è punita dal codice penale (multa o fino a 5 anni di prigione – 1 anno nei casi più lievi – e il divieto di guida da 1 a 3 mesi) mentre la guida, anche senza effetti evidenti, dopo aver usato sostanze vietate (e sempre che non si manifesti in evidente stato di ubriachezza con pericolo per le persone), è punita con sanzioni amministrative (da 250 euro con il divieto di guida per 1 mese ovvero, in caso di recidiva, da 750 euro con 3 mesi di divieto di guida).
-  Portogallo dove la materia è trattata sia dal codice penale (arresto fino a 1 anno o 120 giorni di multa) che dal codice della strada (sanzione pecuniaria da 360 a 1.800 euro e – art. 139 – la sospensione della patente da 2 mesi a 2 anni).
-  Spagna in cui la guida in stato di ebbrezza è punita dal codice penale (da 8 a 15 fine settimane di arresti raggruppate nell’arco di 3 o 8 mesi e sospensione della patente da 1 a 4 anni) mentre la guida dopo aver usato droghe, quando già non sia considerata un reato, è punita dalla legge sulla sicurezza stradale con una sanzione amministrativa (sanzione pecuniaria da 302 a 602 euro e sospensione della patente di guida fino a 3 mesi).
-  Ungheria dove se il tasso alcolico è inferiore a 0,8 gr/l, il conducente deve pagare un’ammenda. Se il tasso è superiore a 0,8 gr/l, dovrà affrontare il processo. E’ punito anche chi permette di guidare ad una persona in stato d’ebbrezza.
-  Polonia con tasso compreso da 0,2 a 0,5gr/l: multa fino a 5.000 PLN e sospensione della patente da 6 mesi a 3 anni; con tasso superiore a 0,5 gr/l , l’importo della multa è imposto dal tribunale, reclusione fino a 2 anni e sospensione della patente da 1 a 10 anni.

01/04/2006