Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ corte costituzionale ]
Transito ad altra Amministrazione del personale non idoneo
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e dell’art. 2 del dpr 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione.
in fatto – Con ordinanza del 18 marzo 1999 il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione – dell’art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e dell’art. 2 del dpr 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) “nella parte in cui non prevedono l’applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e/o limitano l’applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato”.
Nel giudizio principale erano stati impugnati i provvedimenti del ministero della difesa che, pur avendo ritenuto un militare dell’Arma dei Carabinieri permanentemente non idoneo al servizio a causa di lesioni riportate al di fuori di esso, avevano rigettato la sua domanda di transito nei ruoli del personale civile del ministero.
Ad avviso del Tribunale, le numerose disposizioni della legge n. 121 del 1981 e quelle successive della legge 6 marzo 1992 n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) dimostrano che il legislatore ha voluto ritenere il rapporto di impiego degli appartenenti alle diverse forze di polizia come caratterizzato da elementi di identità. Ne consegue – sempre secondo il giudice a quo – che la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà di transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, realizza, da una parte, un’ingiustificata disparità di trattamento e, dall’altra, una disfunzione nell’organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, oltre a un vulnus ai principi posti a tutela del lavoro e della salute. (omissis)<