Maria Grazia Giommi

Diritto all’immagine

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La normativa sulla tutela dell’immagine. La diffusione di foto e dati personali da parte della stampa secondo il Garante della privacy

Diritto all’immagine

Il consenso alla diffusione della propria immagine
La disciplina normativa del diritto all’immagine si trova fondamentalmente negli articoli 10 del codice civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. Il primo articolo senza definire il concetto di diritto all’immagine, si limita a disciplinare l’abuso che terzi possano fare dell’immagine altrui, imponendone la cessazione e il risarcimento dei danni: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stato esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo risarcimento dei danni”. Circa i casi e le circostanze in cui è ammesso l’utilizzo dell’immagine altrui come si vede la norma rimanda alla normativa specifica.
L’art. 96 della legge sul diritto d’autore vieta la divulgazione dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato. La regola generale è dunque quella del consenso in ogni caso in cui si esponga, si riproduca o si metta in commercio l’immagine altrui. Ma in quale forma va dato il consenso? La normativa non impone una forma specifica per tale manifestazione di volontà, che di conseguenza può essere sia espressa che implicita. Certamente una manifestazione di volontà esplicita è da preferire perché indica chiaramente i limiti del consenso (fine, tempo, modalità).
Se la regola generale è quella del consenso, l’articolo 97 della legge 633/1941 pone alcune importanti eccezioni: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
La riproduzione dell’immagine dei vip è lecita solo quando la sua diffusione soddisfa l’interesse pubblico all’informazione o alla conoscenza della sua immagine e non quando sia finalizzata allo scopo della commercializzazione della stessa; il secondo comma dello stesso articolo precisa inoltre che: “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”. In conclusione, da un lato solo la presenza di prioritarie esigenze di pubblica informazione

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01/03/2006