Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Cassazione penale ]

Autisti in servizio d’istituto
I conducenti dei veicoli impegnati in servizi urgenti d’istituto possono, quando usano congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, superare i limiti di velocità, ma devono sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza al fine di non creare ingiustificati pericoli per la circolazione stradale o per i pedoni.
(Sez. IV – 3 febbraio 2005, n. 19797)

(La Cassazione nel respingere il ricorso, con riferimento all’esimente ex art. 51 cp invocata dal ricorrente, osserva che “non può non rilevarsi che anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, l’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 [codice della strada], pur autorizzando il conducente di detto mezzo – qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale – non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida [esemplificando: il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito, ma, allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito, v. in tal senso Sezione 4^, 19 settembre 2002, ric. parte civile Stea in proc. Cassano]. Tali principi sono applicabili, a fortiori, nella fattispecie in esame, nella quale il veicolo militare non risulta impiegato in un servizio urgente di istituto).

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01/02/2006