Lorenzo D’Onofrio
Disciplina recidiva: le innovazioni
Le prescrizioni e le sanzioni per alcuni reati. I casi di aumento di pena. Gli effetti riguardo la flagranza e il fermo
Premessa
La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 ha apportato alcune modifiche al codice penale, codice procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà).
Nel presente scritto saranno esaminati nelle linee essenziali alcuni aspetti della legge in questione e cioè quelli relativi alla recidiva e prescrizione dei reati; inoltre saranno indicati gli aumenti di pena disposti per alcuni delitti, con i conseguenti effetti in ordine all’arresto in flagranza e fermo.
Recidiva (art. 99 cp)
La nuova disciplina della recidiva presenta le seguenti differenze rispetto alla precedente:
– non riguarda tutti i reati, ma solamente i delitti non colposi;
– comporta un aumento delle sanzioni;
– in alcuni casi è obbligatoria.
In particolare abbiamo le seguenti forme di recidiva, con differenti aumenti di pena:
– semplice, se dopo la condanna per un delitto non colposo, ne viene commesso un altro (co. 1);
– aggravata, se il nuovo delitto è della stessa indole del precedente, o se è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente, o se è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena oppure durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena (co. 2);
– ulteriormente aggravata, se ricorrono più circostanze relative alla recidiva aggravata (co. 3).
Aumenti di pena
Sono altresì previsti, in caso di commissione di un altro delitto non colposo, nei confronti del recidivo semplice e del recidivo aggravato (co. 4) aumenti di pena.
Solamente per i delitti indicati nell’art. 407, co. 2, lett. a) cpp. l’aumento della pena per la recidiva è obbligatoria e, se trattasi di recidiva a