Visite fiscali: le regole

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Sono un agente scelto in servizio presso una questura siciliana e vostra affezionata lettrice dai tempi in cui frequentavo il liceo. Volevo porre alla redazione dei quesiti relativi alle certificazioni mediche e alle visite di controllo: Il medico della Polizia di Stato, quando gli viene esibito un certificato medico emesso da un medico civile (anche ospedaliero) contenente diagnosi e prognosi può rifiutarne il visto asserendo che non è stata richiesta la visita fiscale? E se la visita fiscale fosse stata richiesta dall’ufficio del dipendente quest’ultimo può anticipare la visita fiscale presentandosi di sua spontanea volontà dal medico della polizia? Ci sono differenze in questo caso tra congedo straordinario e malattia?
L’eventuale visto apposto dal medico della Polizia di Stato preclude la richiesta di visita fiscale? Sia in caso di congedo straordinario che in caso di aspettativa?
Qual è la funzione di una visita fiscale eseguita l’ultimo giorno di un periodo di malattia, lungo per esempio un mese, quando ormai i sintomi non essendo più evidentissimi, non consentirebbero valutazioni sulla patologia?
Il medico della polizia nel momento in cui viene richiesta la visita fiscale ha piena e assoluta discrezione sulla scelta del giorno in cui eseguirla, oppure deve farla il più tempestivamente possibile da quando gli è pervenuta la richiesta?
Se, durante un periodo di malattia magari non breve (ad esempio 20 giorni) il dipendente deve recarsi ad esempio all’università per sostenere un esame (sempre che ovviamente la patologia non comprometta la deambulazione), può allontanarsi dal proprio domicilio, previa comunicazione all’ufficio di appartenenza?
Se la finalità della visita fiscale è la

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01/01/2006