Lorenzo D’Onofrio

Curve pericolose/2

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Continua l’analisi delle recenti norme che hanno rafforzato le misure di polizia contro la violenza negli stadi (seconda e ultima parte)

Curve pericolose/2

Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis)
È punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il lanciare corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, oppure in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni medesime. La pena è aumentata se deriva un danno alle persone; l’aumento è fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva (co. 1).
Il co. 2 di questo articolo prevede due ipotesi di reato e un’aggravante comune, con la riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. La prima ipotesi si configura nel superare indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; la seconda nell’invasione del terreno di gioco nel corso della manifestazione sportiva. Nella prima ipotesi non occorre che sia  in atto una manifestazione sportiva; requisito, invece, necessario per la seconda ipotesi. In entrambi i casi occorre che dal fatto derivi un concreto pericolo per le persone. Per ciascuna ipotesi di reato è prevista la pena dell’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda. Se da uno dei fatti di cui sopra deriva il

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01/01/2006