Annapaola Palagi e Maria Rosaria Chiacchio

Il Passaporto

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Quadro giuridico, profili tecnici e operativi

Il Passaporto

Il termine passaporto deriva molto probabilmente dalla licenza che un tempo veniva concessa alle navi, in arrivo o in partenza da un porto, e a chiunque viaggiasse per mare.
Col passare degli anni il documento ha cominciato a essere usato solo per la circolazione delle persone fisiche, divenendo una sorta di lasciapassare che serviva per spostarsi all’interno del Paese. Dava al titolare anche la possibilità di attraversare le frontiere dello Stato che lo rilasciava, con richiesta agli altri Stati di accordargli libero passaggio. Peraltro, prima della rivoluzione francese, i cambiamenti di dimora e di residenza non rientravano tra i diritti dei sudditi. L’emigrazione era ritenuta rischiosa per l’economia e nociva per gli obblighi di leva militare.
La Costituzione francese del 1791 sancisce, per la prima volta, l’abolizione del passaporto per muoversi all’interno del proprio Stato di appartenenza. Poco tempo dopo però ne venne ristabilito l’uso per la necessità di sorvegliare alcune categorie di cittadini ritenute pericolose per la pubblica sicurezza. Il passaporto era stato trasformato in carta di sicurezza il cui uso era facoltativo: in poche parole era simile a quella che oggi è la nostra carta d’identità o i documenti a essa equiparati.
Nel XIX secolo e all’inizio del XX il passaporto per l’estero divenne in gran parte d’Europa facoltativo. Tra il 1871 e il 1914, infatti, per passare le frontiere, almeno nell’Europa occidentale, bastava una qualsiasi tessera di riconoscimento. Con la prima guerra mondiale però la necessità del passaporto fu ristabilita da tutti i Paesi e rimase tale fino alla nascita della Comunità Europea.

La libertà d’espatrio nell’ordinamento italiano
Il principio della libertà di espatrio era già presente nello Statuto Albertino (1848), che all’articolo 26, garantiva la libertà individuale in tutte le sue forme, compresa quella di circolazione.
Successivamente per evitare l’espatrio come mezzo per sottrarsi agli obblighi di legge e per regolamentare il fenomeno dell’emigrazione furono emanate varie disposizioni fino al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926. All’articolo 160 stabilisce che non è consentito l’espatrio a coloro che non hanno ottenuto il rilascio del passaporto.
In questo modo la libertà di circolazione veniva subordinata al possesso del documento, il cui rilascio avveniva secondo le modalità fissate dal Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modifiche. Inizialmente la validità temporale del passaporto era di 3 anni (poi ridotta a uno dal 1928 al 1960) con possibilità di ulteriori rinnovi di pari durata. Quella territoriale non era specificata, anche se nella prassi includeva uno o più Stati tutti nominativamente elencati.
Attualmente, l’articolo 16 della Costituzione garantisce la libertà di circolazione, intesa come il diritto di tutti i cittadini italiani a uscire dal territorio della Repubblica e a poter rientrarvi, fatti salvi gli obblighi di legge. Questo diritto è ribadito nell’articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante le norme sui passaporti.

IL PASSAPORTO

Natura e tipologie
Il passaporto è un documento di viaggio con caratteristiche standard. Vi sono riportate le generalità complete e le principali informazioni riguardanti il titolare, per consentire agli agenti di polizia italiani e a quelli dello Stato estero, in cui il viaggiatore è diretto, di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le effettive possibilità di movimento della persona.
Esistono tre tipi principali di passaporto: diplomatico, di servizio e ordinario che può essere individuale o collettivo. In particolare:
- il passaporto diplomatico è rilasciato al personale diplomatico e consolare in servizio all’estero, ad alte cariche dello Stato e ai loro familiari; 
- il passaporto di servizio è rilasciato ad agenti dello Stato o di enti pubblici che devono recarsi all’estero per motivi di ufficio;
- il passaporto ordinario è rilasciato alla generalità dei cittadini italiani.
- passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati direttamente dal ministro degli Affari Esteri e, su sua autorizzazione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Quelli ordinari sono invece rilasciati, per delega legislativa del ministro degli Affari Esteri, in Italia dal questore e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.


Merita di essere segnalato a parte il passaporto collettivo. Si tratta di un passaporto ordinario, che ha la durata massima di quattro mesi dalla data di rilascio e può essere utilizzato per un solo viaggio. Può essere rilasciato a gruppi di persone di numero non inferiore a 5 né superiore a 50 e viene utilizzato generalmente per viaggi turistici, sportivi o religiosi. Per ottenerlo il capogruppo deve, in ogni caso, essere titolare di un passaporto individuale in corso di validità e poter fornire, al momento della domanda, l’elenco dei componenti del gruppo, la ricevuta di versamento di 5,43 euro per ciascuno dei partecipanti, la destinazione e l’eventuale valico di entrata e di uscita.


Validità e durata
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dallo Stato italiano. Fino al 2003 quello ordinario durava cinque anni ed era rinnovabile per altri cinque.
L’articolo 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a dieci anni la durata del passaporto, eliminando così l’obbligo del rinnovo quinquennale in vigore precedentemente. I documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore di questa legge, vale a dire prima del 4 febbraio 2003, potranno essere prorogati anche prima della scadenza quinquennale, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni dalla data di rilascio.  
I passaporti diplomatici e di servizio, invece, hanno una validità variabile (generalmente da uno a tre anni) e comunque coincidente con la durata della missione per cui sono rilasciati. Devono infatti essere restituiti, qualunque sia la residua validità di durata, una volta concluso l’incarico che aveva dato titolo al rilascio.

Minori in viaggio
Tutti i cittadini italiani possono avere il passaporto, indipendentemente dall’età anagrafica. Per i minorenni, però, devono essere i genitori a presentare la domanda; fino all’età di 16 anni i figli possono essere anche solo iscritti sul passaporto dei genitori. Per fare questo basta che il genitore compili lo spazio riservato sul modulo 308 con i dati del minore. Se il figlio ha superato i dieci anni sono obbligatorie anche le fotografie.
Il genitore richiedente (coniugato o convivente, così come quello divorziato o separato) deve comunque avere l’assenso dell’altro coniuge o convivente. In mancanza di questo viene richiesto il nulla osta

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01/01/2006