a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Corte costituzionale ]

Possesso ingiustificato di grimaldelli
La corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 707 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione. 

in diritto 1. – Con due ordinanze di identico tenore, il Tribunale di Viterbo dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli). Il rimettente adduce la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, della presunzione di non colpevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa, ma il nucleo centrale delle censure si basa sul contrasto con i principi di materialità e, soprattutto, di offensività del reato, riconducibili all’art. 25, secondo comma, anche in collegamento con gli artt. 13 e 27, primo, secondo e terzo comma, Cost., dalla cui violazione discenderebbe la lesione degli altri parametri evocati.

2. – Le questioni non sono fondate.

3. – Quanto alla violazione del principio di materialità, il rimettente lamenta che la fattispecie in esame non descrive una condotta oggettivamente apprezzabile, ma dei meri “stati soggettivi”, in quanto la condotta esteriore, ravvisabile nel possesso di alcune cose, costituirebbe soltanto un fatto “indiziante, anche in connessione con determinate condizioni personali, di reati non accertati o ancora da compiere”.
Sin dalle prime sentenze che hanno preso in esame analoghe questioni di legittimità costituzionale, questa Corte ha avuto occasione di rilevare che il reato di cui all’art. 707 cp “presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza” (sentenza n. 14 del 1971), ribadendo poi, in conformità a quanto sostenuto in dottrina, che “il possesso concreta già una condotta o, comunque, fa seguito a una condotta, tanto è vero che se il possesso non è volontario [...], il reato non sussiste” (sentenza n. 236 del 1975). In effetti, la fattispecie in esame è caratterizzata non solo da una condotta positiva, rappresentata, appunto, dal possesso, ovviamente cosciente e volontario di chiavi o di “strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature”, ma anche dalla presenza di un requisito negativo, costituito – come meglio si vedrà in seguito – dalla mancanza di elementi idonei a giustificare l’attuale destinazione di tali oggetti.

4. – Escluso che la norma censurata si ponga in contrasto con il principio di materialità del reato, quanto alla asserita violazione del principio di offensività, ad avviso del rimettente l’art. 707 cp incriminerebbe, in mancanza di un pericolo concreto, la mera “violazione del dovere di obbedienza”, e configurerebbe “una sorta di reato d’autore” a carico di chi ha riportato precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, a prescindere dall’offesa o dalla messa in pericolo di un interesse penalmente rilevante.
Questa Corte ha già avuto modo di pre

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01/12/2005