di Marco Catana

Professione infiltrato/2

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Continua il viaggio sulle tracce degli agenti sottocopertura(seconda parte)

Professione infiltrato/2

Rendere più agile ed efficace la lotta alla criminalità organizzata, è stato il motivo che ha indotto il legislatore a introdurre nuove e specifiche norme che disciplinassero l’attività sottocopertura.
A oggi, le norme che disciplinano l’utilizzo dell’agente infiltrato nelle materie di specifica competenza, sono le seguenti:
 
Dpr 9 dicembre 1990 n. 309
(stupefacenti)
Caposaldo della disciplina sugli agenti infiltrati, l’art. 97 del dpr 9 dicembre 1990 n. 309 è una causa di giustificazione speciale, che fissa i limiti entro cui l’agente infiltrato può operare senza essere punito, lasciando comunque invariate le ipotesi di non punibilità espresse dall’art. 51 cp.
L’art. 97 giustifica sia il reato di compravendita di sostanze stupefacenti sia tutte le attività che l’agente infiltrato commette in relazione alla compravendita (cosiddette attività strumentali).
In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La causa di giustificazione di cui all’art. 97 dpr 9 dicembre 1990, n. 309, scriminando l’acquisto simulato di droga, necessariamente legittima anche le attività strumentali all’acquisto medesimo, […] rappresentandone il naturale e fisiologico antecedente o susseguente.” (Cass. Sez. VI 3 dicembre 1998 riportata in Cass. Pen. 1999, 800).
Deve quindi ritenersi corretto estendere l’impunità dell’agente infiltrato, alle attività che costituiscono l’antecedente logico o il naturale sviluppo dell’azione investigativa, quali la possibilità di individuare ulteriori componenti del sodalizio criminale o l’allontanamento dell’infiltrato dal luogo della operazione per ragioni d

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01/12/2005