di Giuseppe Alberto Mantineo*

Causa di servizio: istruzioni per l’uso

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La legislatura di riferimento per le malattie professionali degli operatori di polizia: benefici economici, impieghi in altre amministrazioni e cure mediche

È noto come la tipologia del lavoro svolto dal personale della Polizia di Stato sia usurante. Numerose sono dunque le infermità che, dagli organi medico-legali competenti, vengono riconosciute dipendenti dal servizio stesso.
A volte però, le decisioni medico-legali non comportano di fatto concreti benefici per gli interessati, costituendo spesso solo un ulteriore aggravio per gli uffici dell’Amministrazione. Premesso che le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, perché diano diritto a un qualsiasi beneficio economico, debbono necessariamente essere prima ascritte alle tabelle A o B di cui al Regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491 e successive modifiche, varrà la pena analizzare i diversi benefici previsti: 
•  Pensione privilegiata ordinaria: infermità ascritte alla tab. A (invalidità superiore al 20%); si calcola sul monte pensione del dipendente al momento della dispensa dal servizio (art. 67 Dpr 1092/73) e in base alla categoria.
• Indennità una tantum: infermità ascritte alla tab. B (invalidità dal 10 al 20%); è pari a una o più annualità (massimo 5) di pensione di 8^ categoria.
•  Equo indennizzo: infermità ascritte alle tab. A o B; si calcola in base alla categoria e allo stipendio percepito all’atto della domanda. L’equo indennizzo è ridotto del 25% se l’istante ha compiuto il 50° anno, e del 50% se ha compiut

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01/11/2005