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Novità sulla patente a punti
(S. ddl 3596) - Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida
In arrivo nuove disposizioni nel caso di mancata identificazione del conducente di un veicolo responsabile di un’infrazione. Il codice della strada stabiliva che, se gli organi di polizia non avevano la possibilità di identificare direttamente la persona alla guida, spettava al proprietario del veicolo comunicare i dati del conducente entro trenta giorni dalla richiesta. In caso contrario, era lo stesso proprietario a pagare per la violazione, anche in termini di punti sottratti dalla patente di guida (come previsto dal comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada). La sentenza della Corte costituzionale del 12 gennaio scorso però ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa disposizione, vincolando così il Consiglio dei ministri a varare un decreto-legge di correzione della normativa in vigore. Il proprietario della vettura ha ancora l’obbligo di comunicare alla polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati della persona che era alla guida al momento della violazione. Qualora non lo facesse, però, sarà tenuto a pagare una multa di importo compreso tra i 250 e i mille euro, ma in nessun caso la decurtazione dei punti dalla patente potrà essere effettuata a suo carico. Per evitare disparità di trattamento inoltre, i proprietari di veicoli che hanno subito una riduzione

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01/11/2005