a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ Corte costituzionale ]
Alberghi: ritardo o omissione nella comunicazione dei nominativi
La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
(omissis)… il remittente evidenzia che il testo della norma denunciata è stato più volte interessato da interventi del legislatore e l’attuale formulazione è quella risultante dalle modifiche apportate dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo); che, difatti, già punita con le pene dell’arresto e dell’ammenda, la condotta prevista dall’art. 109 è stata oggetto di depenalizzazione ad opera dell’art. 7 della legge n. 203 del 1995 (rectius: decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203), e tale previsione, ad avviso del remittente, si poneva in linea con la scelta legislativa attuata con il decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), che aveva sanzionato soltanto in via amministrativa le violazioni degli artt. 86 e 108 Tulps, i quali, rispettivamente, prevedono l’obbligo di munirsi di licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera (art. 86), nonché l’obbligo, per chi intenda esercitare attività di affittacamere e simili, di provvedere a una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 108), la quale può vietare l’attività per specifici motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 108, comma 3).
ad avviso del Gip del Tribunale di Livorno, la depenalizzazione della condotta prevista dall’art. 109 Tulps conseguiva logicamente alla depenalizzazione delle condotte punite dalle altre norme suddette, giacché era stato ricondotto nell’ambito dell’illecito amministrativo “addirittura l’esercizio irregolare dell’intera attività”; … pertanto, argomenta ancora il giudice a quo, “la modifica operata dall’art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135 ripristina la condizione di di-sequilibrio che, conseguita all’intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995”, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, avendo il legi-slatore, da un lato, mantenuto la sanzione amministrativa “per l’illecito esercizio tout court di un’attività di ricezione turistica” e, dall’altro, introdotto la sanzione penale “per la violazione di una delle modalità sancite dalla legge per la sua corretta conduzione, ovvero la tempestiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dei dati personali inerenti gli ospiti (con massima contraddizione laddove le due violazioni vengano consumate congiuntamente)”;
(omissis)
Considerato… (omissis) quanto al merito, va rammentato l’orientamento di questa Corte secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni: discrezionalità che può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresent