di Lorenzo ’Onofrio

Trasparenza in linea

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Attività di polizia giudiziaria e innovazioni legislative sui dati del traffico telefonico e telematico introdotte dal decreto antiterrorismo

Trasparenza in linea

Premessa
L’art. 266 cpp consente per taluni reati, previa autorizzazione del gip, su richiesta del pm, l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni.
Nei casi d’urgenza l’autorizzazione può essere data dal pm, ma dev’essere convalidata dal gip.
L’art. 266 bis, introdotto nel cpp dalla legge 547/1993, per i reati indicati nell’art. 266 cpp e per quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, con le stesse modalità di cui sopra, consente l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Ai sensi di quest’ultimo articolo l’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni avviene contestualmente ai collegamenti in atto.
Entrambe le intercettazioni sono soggette alla disciplina degli artt. 266-271 cpp.
In assenza di disposizioni relative all’acquisizione presso i gestori di dati relativi a comunicazioni già avvenute si riteneva, prima del provvedimento legislativo di cui al presente scritto, che i tabulati contenenti tali informazioni fossero una prova documentale (art. 234 cpp), acquisibile con decreto motivato del pm ai sensi dell’art. 256 cpp.
La Corte costituzionale, con la decisione del 17 luglio 1998 n. 281, confermava questo orientamento.
Com’è noto spunti investigativi di rilievo possono offrire i tabulati che contengono i dati relativi alle chiamate in entrata e uscita, data, ora, durata delle comunicazioni e relativamente alla telefonia mobile anche il luogo degli apparati al momento della comunicazione, attraverso
l’identificazione della cella impegnata.
Si attendevano disposizioni in materia di tabulati nell’ambito del cpp, ma queste sono venute dai seguenti provvedimenti legislativi:
• dapprima il dl 354/2003, convertito con modifiche dalla legge 45/2004, con l’art. 3 ha sostituito l’art. 132 (Conservazione dei dati di traffico telefonico per altre finalità) del dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e con l’art. 4 ha aggiunto all’ar

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01/11/2005