di Balduino Simone*

Materiali ad alto rischio e controllo del territorio

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Nuove prescrizioni internazionali in materia di trasporti stradali delle “Merci ad alto rischio”. Le classificazioni dei materiali, i codici di riconoscimento e il testo delle direttive della Commissione europea

NOVITA’ NORMATIVE

Nel già complesso panorama normativo delle merci pericolose è apparsa ora la nuova definizione delle “Merci ad alto rischio”.
Questa definizione, inserita per la prima volta nella versione 2005 della normativa internazionale per trasporti stradali che va sotto la sigla Adr (Agreement dangereuse route), valida anche per i trasporti nazionali a partire dal 30 giugno 2005 (Dir. CE 9 dicembre 2004, n. 111), si intendono tutte quelle merci che “sviate dal loro utilizzo iniziale, per fini terroristici, possono causare effetti gravi quali perdita di numerose vite umane o distruzione di massa”.
La definizione esprime in maniera compiuta l’interesse che il settore riveste ai fini della tutela della sicurezza pubblica e non solo.
Va ricordato, infatti, che da sempre al delicato settore sono riferite anche la sicurezza dei trasporti e la tutela ambientale. Sono queste le ragioni che giustificano l’interesse di organismi internazionali come l’Onu, nella cui sede vengono elaborate le misure di sicurezza che trovano poi diverse esplicitazioni a seconda della tipologia dei trasporti. Così, accanto all’Adr, convenzione destinata a disciplinare le prescrizioni di sicurezza in tema di trasporti pericolosi su strada, troviamo altre normative destinate a disciplinare i trasporti per ferrovia (Rid), per mare (Imo) e per via aerea (Icao).
Di tutte queste convenzioni, quella di maggiore attenzione è sicuramente quella destinata ai trasporti stradali, in quanto complementari a ogni altra tipologia, e aventi, purtroppo, maggiori indici di incidentalità.

L’evoluzione normativa
Le novità normative intervenute nella versione 2005 dell’Adr, sono frutto di eventi che hanno visto interessarsi a questi materiali, normalmente utilizzati nel ciclo industriale, l’attenzione di gruppi terroristici che hanno portato a compimento attentati, impiegando non esplosivi classici, ma componendo sapientemente diversi materiali che, presi singolarmente, sono innocui e possono passare inosservati a controlli superficiali.
Va ascritto a merito di chi ha concorso a formulare le nuove prescrizioni di sicurezza l’aver posto l’attenzione su queste realtà, e indicato come sia necessario intervenire prevedendo piani di sicurezza infrastrutturali e formazione specifica a tutte le forze di polizia sul territorio, affinchè acquistino una sensibilità necessaria a verificare se la presenza di questi materiali sia giustificata da condizioni ambientali.

Merci pericolose

  • Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
  • Classe 2  Gas
  • Classe 3  Liquidi infiammabili
  • Classe 4.1  Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
  • Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
  • Classe 4.3  Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
  • Classe 5.1  Materie comburenti
  • Classe 5.2  Perossidi organici
  • Classe 6.1  Materie tossiche
  • Classe 6.2  Materie infettanti
  • Classe 7  Materiali radioattivi
  • Classe 8  Materie corrosive
  • Classe 9  Materie e oggetti pericolosi diversi

Va ricordato poi che il settore è da sempre interessato a una forte evoluzione di contenuti e di procedure, necessari a seguire costantemente i progressi della chimica, ai cui fattori di rischio sono correlate le attenzioni maggiori.
Negli ultimi anni, infatti, si è preceduto a una nuova classificazione che rappresenta ora uno dei fattori consolidati nel panorama normativo nazionale e internazionale.
Secondo tali normative, le merci pericolose sono suddivise in 13 classi ricondotte nella numerazione da 1 a 9. Tale classificazione indica chiaramente come la dizione nucleare, biologico, chimico e radioattivo sia riduttiva rispetto al panorama proposto, che è di maggiore esplicitazione e ampiezza. Per la normativa di cui ci occupiamo sono considerate merci pericolose tutte quelle riconducibili alla classificazione di cui sopra.
Ogni classe è suddivisa in sottogruppi che evidenziano il diverso livello di pericolosità o le caratteristiche fisico-chimiche, fattori questi che sono di immediato riscontro nei controlli documentali che rappresentano il cardine di ogni attività di verifica della legalità e della sicurezza. Così, ad esempio, i gas sono suddivisi in:

A  asfissiante
O  comburente
F  infiammabile
T  tossico
TF  tossico, infiammabile
TC  tossico, corrosivo
TO  tossico, comburente
TFC  tossico, infiammabile, corrosivo
TOC  tossico, comburente, corrosivo

Il coordinamento con la normativa nazionale
Coordinare le prescrizioni internazionali con le diverse normative nazionali, rappresenta uno dei settori di maggiore complessità per tutti coloro che sono chiamati a garantire l’osservanza di tutti gli adempimenti imposti.
Nella definizione di merci pericolose rientrano, infatti, materiali alla cui produzione, trasporto e utilizzo sono connesse implicazioni di ordine e sicurezza pubblica, di tutela ambientale e di salute pubblica: le prescrizioni di cui alla convenzione Adr, recepita in ambito interno, convivono con quelle consolidate delle discipline di settore. Così, ad esempio, per una compiuta analisi della disciplina del trasporto di esplosivi, la normativa del Regolamento di esecuzione del Tulps si deve confrontare con quella Adr.
Tale comparazione porta però a dover necessariamente privilegiare le prescrizioni internazionali anche nell’ambito interno, così come indicato dal decreto del ministro dell’Interno del 19 settembre 2002, n. 272.
E il privilegiare le normative Adr significa rivedere interamente prescrizioni e procedure in un settore di rilevantissimo interesse anche per le forze armate, per le forze di polizia e per tutti gli enti ed organismi che, ai sensi dell’art. 138 Cds, provvedono in proprio alla verifica di idoneità dei veicoli, alla professionalità dei conducenti e all’adozione di ogni altra misura di sicurezza.
È evidente, infatti, di come la sicurezza non sia nella disponibilità degli enti e finisca, in virtù della legge 626/94, col condizionare anche procedure e protocolli operativi per chi, da una lettura superficiale, potrebbe apparire escluso dai riferimenti normativi imposti.
Una situazione analoga si trova nei settori dei gas tossici, la cui specifica normativa di settore fa capo al regio decreto 147 del 1927, e che indica nell’Autorità di pubblica sicurezza l’organo competente a vigilare sulla delicata materia, e in quelli dedicati ai materiali radioattivi e ai rifiuti.
Anche questi ultimi due settori hanno normative specifiche, che vanno riviste e coordinate con quelle internazionali recepite e che, nel caso specifico, presentano contenuti fortemente diversificati.
Il quadro proposto si presenta, perciò, sicuramente stimolante per l’interprete e per l’operatore e, nel contempo, impone riflessioni sulla necessità di rivedere compiutamente le normative consolidate, per riscriverle alla luce di una realtà molto diversa da quella in cui veniva per la prima volta affrontato il problema della sicurezza, connessa a materiali di larga diffusione sul territorio e che oggi acquistano importanza fondamentale per la grave minaccia terroristica.

Il riconoscimento e il codice di pericolo
Al di là delle classificazioni e suddivisioni, il merito maggiore che va sicuramente ascritto alla normativa stradale, in parte valida anche per le altre convenzioni, disciplinanti i trasporti ferroviari, marit

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01/10/2005