a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ Corte costituzionale ]
Diniego del visto di ingresso
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo), promosso con ordinanza del 10 ottobre 2003 dal Tribunale di Prato sul ricorso proposto da ... (omissis).
In fatto (omissis)
In diritto 1. – La questione sollevata dal Tribunale di Prato ha a oggetto l’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo), il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 29 della Costituzione, perché impedirebbe l’esercizio dell’inviolabile diritto a una vita familiare, riconosciuto dalla Costituzione anche agli stranieri, pienamente equiparati ai cittadini in relazione al godimento di diritti fondamentali; con l’art. 3 della Costituzione, poiché, sotto il profilo del diritto del singolo al godimento della vita familiare, sarebbe irrilevante la presenza o meno di altri figli dei genitori nel Paese di origine, la cui previsione darebbe anzi luogo a una ingiustificata disparità di trattamento tra richiedenti che abbiano fratelli e quelli che non li abbiano; con l’art. 10 della Costituzione, in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto il diritto al rispetto della vita familiare potrebbe essere compresso dall’autorità pubblica solo qualora l’ingerenza costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
2. – La questione non è fondata. Il testo originario della disposizione impugnata consentiva allo straniero – che avesse la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo rispondenti a determinati parametri – di chiedere il ricongiungimento familiare per i genitori, ponendo quale unica condizione che essi fossero a carico del medesimo richiedente.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 189 del 2002, la norma impugnata, con previsione evidentemente più restrittiva rispetto alla precedente, indica ulteriori requisiti ai fini del ricongiungimento con i genitori, rappresentati dall’assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza ovvero dall’impossibilità degli altri figli, per documentati gravi motivi di salute, di provvedere al sostentamento dei genitori ultrasessantacinquenni.
Nella previsione di questi nuovi e diversi requisiti il Tribunale rimettente ravvisa un contrasto con gli indicati parametri della Costituzione, invocando una pronuncia parzialmente caducatoria che ripristini l’originaria formulazione della norma.
2.1. – La principale censura che il rimettente muove alla norma sospettata di incostituzionalità riguarda la lesione del diritto all’unità familiare (artt. 2 e 29 Cost.).
Come è stato affermato da questa Corte nelle sentenze n. 28 del 1995 e n. 203 del 1997, “la garanzia della convivenza del nucleo familiare” si radica “nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell’ambito di questa, ai figli minori”; si è inoltre affermato che “il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli