di Lorenzo D’Onofrio

Contro il terrorismo

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Prosegue l’esame della legge di conversione del decreto emanato d’urgenza dal governo dopo gli ultimi attentati di matrice islamica

(seconda parte)
Colloqui a fini investigativi per il contrasto al terrorismo
I colloqui a fini investigativi con detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata, sono consentiti a talune categorie di ufficiali di polizia giudiziaria, dall’art. 18-bis della legge 354/1975, previa le autorizzazioni di cui al co. 2 dello stesso articolo. Ai sensi delle modifiche apportate a detto articolo dall’art. 1 della legge in esame, per fini di prevenzione e repressione del terrorismo tali colloqui possono essere tenuti anche dagli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili a livello provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per le indagini in materia. Tale facoltà è conferita anche agli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di finanza per gli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo.

Permessi di soggiorno a fini investigativi ed espulsione
degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
L’art. 2 prevede la possibilità per il questore, in deroga alla normativa vigente, di rilasciare permessi di soggiorno di durata annuale, rinnovabili per uguale periodo, agli stranieri che abbiano offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia collaborazione nelle indagini in materia di terrorismo. La norma precisa che deve trattarsi di collaborazione avente le caratteristiche

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01/10/2005