di Maria Grazia Giommi

Amministrazione di sostegno

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Uno strumento di protezione più veloce ed economico rispetto all’interdizione. E soprattutto rispettoso della dignità delle persone non più autonome

Amministrazione di sostegno

Non soltanto persone psichicamente disturbate: anche portatori di handicap sensoriali, tossicodipendenti e alcolisti. Soggetti colpiti da ictus, malati o persone molto anziane. Detenuti. Quante fra le persone che versano in simili condizioni non risultano di fatto sole al mondo e non in grado di badare ai propri interessi?
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto l’atteso istituto di protezione delle persone prive di autonomia fisica e psichica (articoli dal 404 al 413 del codice civile).
Si chiama “amministrazione di sostegno” e si affianca agli altri istituti preesistenti – l’interdizione e l’inabilitazione (etichette odiose e misure spesso sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto) – introducendo un nuovo strumento giuridico, più elastico e senz’altro più vicino alle necessità di flessibilità che i disabili e i loro familiari cercano.
Scopo della legge è quello di fare in modo che i diritti e i poteri del soggetto bisognoso di sostegno siano compressi il minimo indispensabile, cioè solo nella misura necessaria ad assicurare la sua protezione.

Cosa prevede
L’art. 1 infatti recita: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Dunque sostegno temporaneo o permanente per le persone prive anche solo in par

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01/10/2005