Luigi Peranzoni, Maria Pia Fornaro

4) Le pensioni per la Polizia di Stato

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D - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il quadro delle riforme avviate negli anni ’90 si completa e si integra con la disciplina delle forme pensionistiche complementari (decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168).
La scelta, infatti, di abbandonare il sistema retributivo di calcolo delle pensioni e del ritorno (come in epoca anteriore al 1968, per il settore privato) al calcolo fondato sul quantum dei contributi versati, rende quanto mai necessaria l’effettiva realizzazione della tanta attesa “previdenza complementare” da porre come secondo pilastro dell’intero sistema (primo pilastro: previdenza obbligatoria, sistema contributivo) e che è destinato a erogare “trattamenti pensionistici complementari di quello obbligatorio pubblico e al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (art. 1 decreto legislativo 124/93).
Per favorire il decollo della previdenza complementare anche nei confronti dei dipendenti pubblici, la legge 335/95 ha previsto l’estensione del Tfr (Trattamento di fine rapporto) per finanziare la previdenza integrativa (terzo pilastro).
L’estensione del Tfr (in origine era previsto il regime del Tfr per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996) prevede il passaggio progressivo dal regime del Tfs, (indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici e quindi anche per il personale della Polizia di Stato).
La regolamentazione di tale passaggio e l’istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza è demandata alla normativa di negoziazione e di concertazione prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Il ci

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01/08/2005