Luigi Peranzoni, Maria Pia Fornaro

3) Le pensioni per la Polizia di Stato

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C - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEL PERSONALE

Ai fini pensionistici, i dipendenti della Polizia di Stato sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato. Nei loro confronti, però, trovano applicazione anche norme speciali dirette, cioè, esclusivamente alle forze di polizia e norme destinate al personale militare.
Dal 1° gennaio 1998, è entrato in vigore il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, (previsto dalla legge di riforma generale del sistema pensionistico – legge n. 335/95 articolo 2, comma 23), con il quale si è cercato, per quanto possibile di “armonizzare” il trattamento pensionistico e previdenziale di tutto il cosiddetto comparto sicurezza, (forze dell’ordine a ordinamento militare e civile) e Vigili del fuoco, ai principi generali della riforma pensionistica generale, tenendo conto delle peculiarità specifiche del comparto.
Con lo stesso provvedimento sono stati altresì armonizzati i sistemi pensionistici delle diverse categorie a regime speciale (magistrati, forze armate, forze di polizia), tenendo conto dei diversi limiti di età per il collocamento a riposo, minore per talune categorie, ma superiore per altre, e delle peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego.
In tale quadro, le tipologie di prestazioni oggi previste sono:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità;
  • pensione per cessazione dal servizio per infermità;
  • pensione di reversibilità.

Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare qual è la portata dei sistemi di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nella considerazione che, dopo l’entrata in vigore della riforma pensionistica del 1995, l’essere destinatario di un sistema di calcolo piuttosto che di un altro condiziona l’accesso al pensionamento, ne determina le nuove regole, i diversi requisiti con importanti riflessi sull’ammontare del trattamento di pensione.
Prima dell’entrata in vigore della prima riforma del sistema pensionistico italiano (1° gennaio 1993 – decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), per i dipendenti statali e per il personale della Polizia di Stato la pensione era calcolata con il sistema retributivo vale a dire una procedura di calcolo che determina la pensione sulla base dell’ultimo stipendio integralmente percepito, oltre agli altri assegni definiti per legge pensionabili (per esempio la particolare indennità mensile pensionabile legata allo svolgimento dell’attività di polizia).
Alla sommatoria di tali emolumenti, chiamata base pensionabile, viene aggiunta una maggiorazione del 18% dello stipendio.
A tale importo si applica una percentuale di pensione in funzione degli anni di servizio utile e variabile da un minimo del 44%, previsto per i 20 anni e un massimo dell’80% corrispondente ai 40 anni di servizio per le qualifiche direttive e dirigenziali e 30 anni di servizio per le qualifiche inferiori.
In sostanza, per le qualifiche direttive e dirigenziali era previsto l’aumento della percentuale di pensione dell’1,80% per ogni anno di servizio prestato dopo il ventesimo.
Invece, per il personale appartenente alle qualifiche inferiori proveniente dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, era previsto l’aumento del 3,6% per ogni anno di servizio dopo il ventesimo anno di servizio.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è stata disposta la riduzione della percentuale più alta del 3,6% al 2%. Pertanto, il massimo della percentuale di pensione fissato in ogni caso all’80% della retribuzione pensionabile si potrà raggiungere anche per i provenienti dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al conseguimento di un’anzianità di servizio superiore ai 30 anni.
Tale sistema di calcolo retributivo basato quindi, sull’applicazione della percentuale di pensione, variabile secondo l’anzianità di servizio, sull’ultimo stipendio è stato applicato sino al 31 dicembre 1992.
Dal 1° gennaio 1993 detto calcolo è stato modificato sostituendo all’ultima retribuzione la media delle retribuzioni, che per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano già 15 anni di servizio, è in ogni caso limitata, al massimo, agli ultimi 10 anni di servizio, mentre per gli altri (con meno di 15 anni di servizio) si estende alla media di tutte le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1993.
Dal 1° gennaio 1996, nel nostro sistema pensionistico, con la legge di riforma generale, (legge n. 335/95), fu introdotto, accanto al sistema retributivo, il sistema contributivo.
In particolare per coloro che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di un’anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni di servizio, continua ad applicarsi il sistema retributivo.
Nei confronti dei dipendenti con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, si applica un sistema misto di calcolo della pensione (retributivo e contributivo).
Infine, il sistema contributivo integrale si applica ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e rappresenta il nuovo

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01/08/2005