Maria Grazia Giommi
In nome della Legge
[ Corte costituzionale ]
Assistenza a soggetti portatori di handicap
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
In fatto - (omissis)
In diritto 1. - La Corte d’appello di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo straordinario solo nell’ipotesi di morte dei genitori e non equipara a essa l’ipotesi del genitore totalmente inabile e incapace di provvedere all’assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza.
2. - La questione è fondata.
2.1. - La ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto a un congedo straordinario – rimunerato in misura corrispondente all’ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che, all’evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine "scomparsa", non prende in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.
2.2. - (omissis)
2.3. - La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula
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