Maria Grazia Giommi
Controlli discreti
La legge finanziaria ha reso più incisivi i controlli fiscali. Sempre nel rispetto della privacy
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto alcune disposizioni volte a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organi preposti ai controlli fiscali e alla riscossione dei tributi.
Si riportano di seguito le principali novità e le osservazioni e prescrizioni impartite con provvedimento del 25 maggio dal Garante della privacy per quanto riguarda i profili applicativi rilevanti per il trattamento dei dati personali.
Indagini bancarie
La legge 311/2004 ha ampliato l’ambito applicativo di alcune disposizioni in tema di indagini bancarie da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 1, commi 402, 403 e 404, modificativi degli artt. 32 e 51, rispettivamente dei dpr nn. 600/1973 e 633/1972). Gli uffici delle imposte possono chiedere a organi e amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, altri enti e società che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi, di comunicare dati e notizie relativi a singoli soggetti o per categorie. Gli stessi uffici, previa autorizzazione, possono chiedere altresì ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica di rilasciare una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o straniere, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Mentre nel primo caso non sono previste specifiche cautele in tema di protezione dei dati, nel secondo è previsto che il richiedente e chi detiene i dati raccolti debbano adottare direttamente caute