Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ corte costituzionale ]

18 aprile 2005 - 29 aprile 2005 n. 168

Reati e pene – Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto – Pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista per analoghi reati contro gli altri culti ammessi nello Stato – Disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni, lesione del principio di imparzialità ed equidistanza dello Stato verso tutte le religioni – Illegittimità costituzionale in parte qua.
- cp, art. 403, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.

omissis

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Verona solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 403, comma primo e secondo, del cp (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la religione “mediante vilipendio di chi la professa” (primo comma) e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto “mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico” (secondo comma), mentre l’art. 406 cp prevede che “la pena è diminuita” qualora i medesimi fatti sono commessi “contro un culto ammesso nello Stato”.
Premesso che a seguito delle modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una “inammissibile discriminazione” nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

omissis

3. – La questione è fondata.
4. – Nell’ultimo decennio questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificatamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404 e 405 cp, accogliendo, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni.
In ordine di tempo, con la sentenza n. 329 del 1997 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, primo comma cp (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede “la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale” per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 cp (Vilipendio della religione dello Stato

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01/07/2005