Lorenzo D’Onofrio

Rumori e musica: istruzioni per l’uso

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Crescono gli interventi delle forze dell’ordine per schiamazzi. La tutela penale e le violazioni amministrative a garanzia della tranquillità pubblica

Rumori e musica: istruzioni per l’uso

Premessa
Ricorrenti, specie nel periodo estivo, sono le richieste di intervento delle forze di polizia, per rumori che disturbano la tranquillità pubblica.
Nel presente scritto vengono tratteggiati gli aspetti salienti dei reati di cui all’art. 659 cp (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e le connesse attività procedurali. Sarà altresì fatto cenno della differenza tra quanto dispone l’art. 659 cp, la disciplina della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, relativa all’inquinamento acustico, e il disposto dell’art. 844 cc, relativo alle immissioni.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 cp)
L’articolo si compone di due commi:
– il primo dispone “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”;
– il secondo prescrive l’applicazione della sola ammenda da euro 103 a 516 “a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
Gli elementi caratterizzanti il primo comma sono: da una parte gli schiamazzi o rumori oppure l’abuso (l’eccessivo uso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche) oppure il provocare o il non impedire strepiti di animali; dall’altra, quale effetto, il disturbo delle occupazioni o del riposo (inteso come sonno oppure stato di distensione) delle persone oppure degli spettacoli, dei ritrovi o dei trattenimenti pubblici.
Ulteriore elemento determinante, trattandosi di reato posto a tutela della tranquillità pubblica, è che il rumore abbia l’attitudine a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se la segnalazione provenga da una sola persona.
Si richiama a riguardo la seguente massima della Cassazione “Per la configurazione del reato di cui all’art. 659 cp non è necessario che in concreto

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01/07/2005