a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Consiglio di Stato ]

Sez. IV 23 marzo 2004 n. 01499
Autorizzazione di polizia – Guardia giurata – revoca – Congrua motivazione – Necessità.


Gli articoli 11 e 138, rd 17 giugno 1931 n. 773 (tulps), consentono la revoca delle autorizzazioni di polizia (come quella nella specie estrinsecatesi nella nomina a guardia giurata) solo ove vengano a mancare i due requisiti dell’assenza di condanne per delitto e della sussistenza dell’ottima condotta; ove manchino condanne per delitti (come nella fattispecie, conclusasi con amnistia), l’Autorità di polizia può valutare in concreto l’eventuale sopravvenuta mancanza del requisito dell’ottima condotta, previo attento riscontro della personalità del soggetto di cui si tratti, sfociante in un motivato giudizio d’inettitudine alla funzione, esclusa comunque ogni equiparazione dell’effetto della (ipotetica) condanna a quello della mera denuncia, su iniziativa di qualunque privato.

Sez. IV 29 aprile 2004 n. 02614
Autorizzazione di polizia – Vigilanza privata – Diniego dell’autorizzazione – Illegittimità – Presupposti.


I provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata devono considerarsi illegittimi solo se fondati esclusivamente sul mero dato numerico degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, dovendo, per contro, essi dare conto delle ragioni di come l’interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione a giustificazione del restringimento della sfera di libertà di iniziativa economica, previa puntuale istruttoria anche in relazione alla concreta capacità tecnica del soggetto richiedente. 

Sez. IV 23 marzo 2004 n. 01502
Autorizzazioni di polizia – Revoca – Fattispecie – Illegittimità.


È illegittima per eccesso di potere (sotto i profili del travisamento di fatti e della carenza di presupposti) la revoca di una licenza di polizia priva di un’adeguata motivazione, basata unicamente su dati reiteratamente ritenuti insussistenti dal giudice penale e non sorretta da elementi diversi o successivi, nella riscontrata assenza di un’autonoma valutazione della materialità dei fatti de quibus da parte della pubblica amministrazione.

Sez. IV 23 marzo 2004 n. 01503
Autorizzazione di polizia – Porto d’armi – Revoca – Sopravvenuta inaffidabilità del beneficiario – Valutazione discrezionale del Prefetto ex art. 39, T.U. 18 giugno 1931, n. 773 – Legittimità.


In tema di detenzione di armi e munizioni la pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale nel valutare le posizioni soggettive dei privati, in rapporto ai preponderanti interessi pubblici concernenti l’ordine e la sicurezza.

Sez. IV 10 marzo 2004 n. 01115
Polizia di Stato – Procedimento e provvedimento disciplinare – Art. 6 Convenzione europea salvaguardia dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950 – Inapplicabilità.


L’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950, approvata e ratificata con legge italiana 4 agosto 1955 n. 848, che espressamente si riferisce alla necessità di un difensore tecnico liberamente scelto da ciascun interessato per procedimenti destinati a svolgersi in sede giudiziaria (e, specificamente, in sede penale), non contiene alcun principio di carattere generale trasponibile nella sede dei procedimenti di carattere amministrativo, sia pure contenzioso, come quelli di natura disciplinare che, per il personale della Polizia di Stato, risultano specificamente disciplinati dall’art. 20, dpr 25 ottobre 1981 n. 737, che impone una difesa affidata a un dipendente tratto dalla stessa Amministrazione.

Sez. IV 7 settembre 2004 n. 05785
Polizia di Stato – Retribuzioni – Dipendente proveniente dal soppresso Alto commissariato antimafia – Trattamento aggiuntivo ex art. 3, legge n. 486 del 1998 – Non spetta.


Al personale transitato dagli uffici del soppress

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01/06/2005