Marco Pedrazzi

Mandato d’arresto senza frontiere

CONDIVIDI

L’ambizioso progetto di uno spazio giudiziario comune è ormai una realtà. Le nuove procedure dell’azione penale e il ruolo degli Stati membri

Mandato d’arresto senza frontiere

Il 12 aprile 2005 la Camera dei deputati, a seguito di travagliate vicende, ha finalmente approvato in via definitiva il testo della legge di attuazione della decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo(1), adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002(2): dal momento che l’Italia è l’ultimo Paese membro a procedere all’adeguamento del proprio ordinamento, il mandato d’arresto europeo diviene ora, seppure con un ritardo consistente rispetto al termine del 1° gennaio 2004 stabilito nella decisione-quadro(3), sistema pienamente operativo su tutto il territorio dell’Unione.
Prima di entrare nel merito del provvedimento, è opportuno chiarirne brevemente la natura e le origini. La decisione-quadro è uno strumento normativo previsto dall’art. 34, par. 2, lett. b del Trattato sull’Unione europea (Tue)(4) per il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (cosiddetto terzo pilastro). Adottata dal Consiglio, che delibera all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione (come nel caso del mandato d’arresto), essa ha per obiettivo “il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” e si caratterizza per essere vincolante “per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. La definizione ricalca quella che, nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea (Tce), è dedicata alle direttive comunitarie (art. 249). Ma mentre la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha individuato una serie di effetti diretti che queste ultime possono produrre negli ordinamenti degli Stati membri, l’art. 34 Tue precisa che le decisioni-quadro “non hanno efficacia diretta”. Ciò significa che ai fini della applicazione di una qualsiasi decisione-quadro è indispensabile un provvedimento nazionale che la recepisca. D’altra parte, il controllo giurisdizionale, da parte della Corte di giustizia comunitaria, è più ristretto in merito alle decisioni-quadro, e in generale agli atti del terzo pilastro (secondo le disposizioni dell’art. 35 Tue) che non con riferimento agli atti normativi comunitari. La corretta attuazione delle decisioni-quadro negli ordinamenti degli Stati membri risulta più che altro sottoposta a procedure di valutazione “politica” in seno al Consiglio.
La decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo si inserisce in una serie di misure già adottate o in fase di progettazione, tese a realizzare l’ambizioso progetto, consacrato nel Consiglio europeo di Tampere del 1999, della creazione di uno spazio giudiziario europeo unificato in materia penale, da realizzarsi attraverso l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali, a sua volta fondato sull’assunto di una elevata fiducia tra ordinamenti giuridici fondati, tutti, sui valori dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti umani.
Obiettivo della decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo è quello di sostituire, tra gli Stati membri dell’Unione europea, alle procedure di estradizione, regolate da una serie nutrita di convenzioni internazionali, oltre che, nell’ordinamento italiano, dalle disposizioni del codice di procedura penale, una procedura semplificata e accelerata di consegna delle persone ricercate tanto ai fini dell’esercizio dell’azione penale quanto ai fini della esecuzione di una pena o di una misura

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/06/2005