Caterina Carannante

Proposte e disegni

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Pugno di ferro contro i pirati della strada
Camera – pdl n. 521 e abbinati di iniziativa di Francesco Carboni, presentata il 6 giugno 2001. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Pene più aspre per chi causa incidenti stradali. La Camera ha approvato una legge che riscrive le possibili condanne da infliggere nei confronti dei responsabili di lesioni, gravi o gravissime e di omicidio colposo, in caso di violazione del codice della strada. In base alle nuove norme, che dovranno ora essere esaminate e varate dal Senato, un comportamento scorretto al volante può costare fino a duemila euro di multa e cinque anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente per un periodo massimo di quattro anni. In più, il giudice potrà decidere di applicare sanzioni amministrative accessorie, imponendo al colpevole un periodo di lavoro di pubblica utilità, compreso tra uno e sei mesi, non retribuito.
Il provvedimento prevede inoltre maggiori tutele a favore delle vittime, dettando tempi più rapidi per i processi civili in materia di risarcimento dei danni che derivano da incidenti stradali gravi.

Lotta dura alla violazione del diritto d’autore
Ddl n. 3276-B di iniziativa governativa: conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

È entrato in vigore agli inizi di aprile il provvedimento “omnibus” che introduce nuove norme per regolamentare numerose materie, tra cui anche il contrasto alla pirateria informatica. Come previsto dal nuovo testo, che ha tentato di correggere la rotta del cosiddetto “decreto Urbani”, lo scambio di file in Internet resta un reato. Chi immette in rete opere coperte dal diritto d’autore senza fini di lucro può però evitare il carcere, pagando una multa piuttosto salata.
Contraria al disegno di legge è l’opposizione, che rivendica la possibilità di consultare liberamente on line tutte le opere che, anche se protette dal copyright, sono state realizzate con fondi dello Stato. È il caso ad esempio delle ricerche e delle opere realizzate dalle università.

Operativo il mandato di arresto Ue
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Il mandato di arresto europeo anche in Italia sostituirà l’attuale procedura di estradizione prevista per la consegna di criminali tra gli Stati membri dell’Unione europea. Dopo circa due anni di discussione, il 12 aprile scorso il Parlamento ha definitivamente approvato il provvedimento che recepisce l’euromandato nell’ordinamento del nostro Paese. La nuova legge (a oggi non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) attua così la decisione quadro approvata dal Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002.
Condizione necessaria per procedere all’esecuzione del mandato di arresto europeo è la “doppia incriminazione”: la consegna di un soggetto può avvenire soltanto nel caso in cui il fatto costituisca un reato sia nello Stato che lo richiede, sia nel Paese nel quale l’arresto deve essere eseguito. L’euromandato diventa però obbligatorio per una serie di 32 reati previsti dal testo di legge quali, tra gli altri, la partecipazione a organizzazioni criminali, il terrorismo, gli attentati all’ordine costituzionale di uno Stato, lo sfruttamento della pedopornografia, il traffico di armi o di stupefacenti, la contraffazione di denaro, i crimini contro l’ambiente.
In Italia inoltre, è necessario che il provvedimento cautelare sia sempre motivato e sottoscritto da un giudice e la consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa se la sentenza da eseguire non è irrevocabile. In ogni caso, l’attuazione della decisione quadro deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali in tema di diritti di libertà e del giusto processo e sarà compito del ministro della Giustizia assistere le autorità giudiziarie competenti.

Formazione
Camera – pdl 2970 di iniziativa di Gloria Buffo e altri, presentata il 5 luglio 2002. Modifica dell’articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di formazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato

Non basta più la preparazione giuridica per indossare con consapevolezza la divisa, ma servono anche conoscenze di sociologia, psicologia ed economia. Una maggiore interdisciplinarietà dell’aggiornamento professionale è la proposta avanzata in un progetto di legge presentato alla Camera, con l’obiettivo di innovare la legge di riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza, datata ormai 1981, in particolare proprio in materia di formazione del personale. Gli operatori della Polizia di Stato – nelle intenzioni dei firmatari del provvedimento – devono apprendere conoscenze culturali, tecniche e operative che consentano loro di svolgere i compiti di tutela e di promozione dei diritti, di sostegno delle vittime di reato, diventando così un vero e proprio agente di coesione sociale. I programmi di formazione e di aggiornamento devono, inoltre, prevedere specifici periodi di tirocinio da svolgere presso organismi pubblici o strutture private che operano sul territorio, come comunità di recupero per i tossicodipendenti o centri di accoglienza per i minori a rischio.

Causa di servizio
Camera (pdl 4559 e abb.). Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato

Nuove regole per l’assistenza sanitaria al personale civile e militare. Le spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da cause di servizio saranno a carico dell’Amministrazione di appartenenza, anche al termine del periodo di servizio. Lo ha deciso la commissione Difesa della Camera che, dopo circa dieci mesi, ha messo a punto un testo unificato dei provvedimenti in materia, che contengono appunto nuove “disposizioni di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato”.
L’esenzione dalle spese sanitarie viene così estesa non solo agli allievi agenti di polizia, ma anche ai militari e agli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, pluriennale, in ferma breve e prefissata, oppure trattenuti o raffermati o richiamati nelle forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati; ai sergenti di complemento, agli allievi carabinieri, agli allievi della Guardia di finanza, agli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato, agli allievi di prima classe dell’Accademia navale e infine agli allievi delle scuole militari, titolari di assegno privilegiato ordinario militare tabellare di prima categoria.  

01/05/2005