a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Cassazione penale ]

Sez. VI 8 novembre 2002-8 gennaio 2003 n. 00055
Reati contro la famiglia – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – Elemento soggettivo (psicologico): dolo – Atti di vessazione reiterata nei confronti della moglie – Fede musulmana – Irrilevanza – Elemento soggettivo (dolo generico) – Sussistenza – Ragioni.

Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp) è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. Né l’elemento soggettivo del reato in questione può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art. 2 Costituzione), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, comma 1 e 2 Costituzione) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.

Sez. IV 4 dicembre 2002-11 febbraio 2003 n. 06520
Tribunale per i minorenni – Libertà personale – Misure cautelari – In genere – Ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione – Custodia cautelare e arresto in flagranza – Ammissibilità – Legittimità.

In tema di custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni, l’art. 23 dpr n. 448 del 1988 non prevede tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l’ipotesi di cui all’art. 38O, comma 2, lett. e-bis (delitti di furto in abitazione e con strappo ex art. 624 cp), tuttavia, l’art. 23 succitato richiama l’art. 380 comma 2 lett. e) che prevede l’ipotesi del reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, prima parte cp e che corrisponde esattamente all’ipotesi di cui all’art. 624 bis, comma 3, cp (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all’art. 625, comma 1, cp). Ne consegue che nell’ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è applicabile nei confronti di indagati minorenni l’arresto in flagranza e la custodia cautelare.

Sez. VI 11 dicembre 2002-18 febbraio 2003 n. 08029
Indagini preliminari – Arresto in flagranza – Facoltativo – Convalida – Controllo del giudice – Limiti.

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie “ex post” circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello “status libertatis” (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell’operato

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01/05/2005