Francesco D’Onofrio
Stop al tabacco
Il divieto di fumo nei locali pubblici. Le norme, l’ambito di applicazione e i soggetti autorizzati alla contestazione. L’attuazione pratica
Premessa. Il divieto di fumare in determinati ambienti è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 584 dell’11 novembre 1975.
Il decreto del presidente della Repubblica n. 753 dell’11 luglio 1980 con l’art. 104 ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell’art. 1, lettera a), nonché i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 584/1975, relativi allo stesso argomento, dando con l’art. 28 una disciplina autonoma alla materia.
Le sanzioni amministrative, previste per i trasgressori dall’art. 7 della legge 584/1975, sono state innovate dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che con l’art. 52, co. 20 ha sostituito l’anzidetto articolo 7, stabilendo un aggravamento delle sanzioni.
Particolarmente innovativa in materia è stata la legge n. 3 del 16 gennaio 2003, che con l’art. 51, superando la parcellazione precedente, ha stabilito in via generale i limiti al divieto di fumare ampliandone l’ambito di applicazione e, oltre ad altre disposizioni, ha devoluto a un accordo tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la definizione delle procedure da seguire per le infrazioni relative al divieto di fumare.
Questo accordo è stato fatto in data 16 dicembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 20041.
Nel seguito, coordinando le varie disposizioni in materia, sono delineati gli aspetti rilevanti dell’attività di polizia per contrastare il divieto di fumare, richiamando anche la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995 e la circolare interpretativa del ministero della Salute del 17 dicembre 2004.
Ambito di applicazione. Il divieto di fumare in taluni ambienti, indicato originariamente nell’art. 1 della legge 584/1975 e successive modificazioni, integrato dai criteri interpretativi della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, è stato definitivamente fissato nell’art. 51 della legge 3/2003, che nel co. 1 stabilisce: “È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti a utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumator