Maria Grazia Giommi

Le sentenze

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[ corte costituzionale ]

N.N. - 29 novembre 2004 n. 367

Misure di prevenzione e di sicurezza – Infermi di mente – Internamento in manicomio – Art. 206 cp – Automaticità – Incostituzionalità in parte qua.

L’art. 206 cp è incostituzionale nella parte in cui preclude di adottare nei confronti dell’infermo di mente una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata – che, grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell’art. 228 comma 2 cp, consente nel contempo di attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la pericolosità sociale del soggetto – in quanto la detta norma viola, con l’imporre automaticamente il ricovero in ospedale psichiatrico, il principio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla salute.

N.N. - 29 novembre 2004 n. 368 (ord.za)

Associazione mafiosa – Confisca di beni Esclusione in caso di mancato accoglimento misure personali dovuta a pericolosità sociale non attuale – Art. 2 ter commi 3, 4 e 6 legge n. 575 del 1965 – Contrasto con artt. 3, 41 e 42 Cost. – Manifesta inammissibilità della questione.

Nel vigente sistema penale, pur in presenza di alcuni casi in cui le misure di prevenzione patrimoniali (confisca) si rendono autonome rispetto a quelle personali, rimane saldo il principio per cui le misure patrimoniali presuppongono un rapporto fra i beni di cui non sia provata la legittima provenienza e i soggetti portatori di pericolosità sociale (associazione mafiosa) che ne dispongano o se ne avvantaggino; pertanto, è manifestamente inammissibile, con riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 2 ter commi 3, 4 e 6 legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consente di confiscare beni in caso di contestuale rigetto della proposta di misura personale per mancanza di pericolosità sociale attuale (pur presente all’epoca dell’acquisto), traducendosi in un intervento di politica criminale, che appartiene esclusivamente al legislatore e non rientra nei poteri del giudice di costituzionalità, con conseguente manifesta inammissibilità della relativa questione.


[ consiglio di Stato ]

V Sez. - 18 marzo 2004 n. 1417

Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Accesso informale – Nozione.

L’accesso informale ai documenti amministrativi, disciplinato dall’art. 3 del dpr 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241), è un procedimento di carattere accelerato ma sommario, in cui è sufficiente l’insorgenza di situazioni di oggettiva incertezza, anche semplici, a giustificare l’invito a procedere in via “formale”. Naturalmente, deve trattarsi non di allegazioni del tutto p

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01/04/2005