Ferie retribuite

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Egregio direttore, sono un ispettore di polizia da anni abbonato alla rivista che seguo sempre con molto interesse per l’arricchimento professionale e colgo l’occasione per porre un quesito sulla disciplina del compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito.
Chiedo in particolare se il dipendente che, in aspettativa per infermità, sia transitato direttamente in pensione per raggiunti limiti di età, abbia diritto alla retribuzione del congedo ordinario non fruito.
M.Z.

In relazione al suo quesito sulla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dal dipendente che cessa dal servizio per limiti di età dopo un periodo di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio, si precisa che l’art. 14 del decreto del presidente della Repubblica n. 395/95, nel ribadire al comma 7 la non rinunciabilità al congedo ordinario, prevede, al successivo comma 14, che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi in cui, all’atto della cessazione dal servizio, non sia stato fruito per motivate esigenze di servizio.
L’art. 18 del decreto del presidente della Repubblica n. 254/99 ha successivamente introdotto ulteriori fattispecie derogatorie a detto principio. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, prevede la possibilità di retribuire il congedo ordinario maturato e non fruito a causa di decesso, cessazione dal servizio per infermità e per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, a prescindere dal

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01/02/2005