Luigi Soriano*

Quando il crimine collabora

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“Pentiti” o no, per accedere al programma di protezione è importante che aiutino concretamente la giustizia

Quando il crimine collabora

La diffusione di delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione, l’espansione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso sull’intero territorio nazionale e l’odioso fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione impose al legislatore, a partire dagli anni settanta, di approntare una normativa speciale finalizzata, per un verso, ad aggravare le sanzioni a carico degli autori dei reati e, per l’altro, a concedere speciali attenuanti a chi, dissociandosi dai complici, si adoperava per impedire il verificarsi di ulteriori reati o aiutava concretamente gli organi inquirenti nella ricostruzione dei fatti e per la cattura dei responsabili.
Il codice penale del 1930, del resto, già contemplava una serie di norme di carattere generale (articoli 56 comma 4, 62 comma 1 numero 6, 304-308, 384, 385 comma 4, 453-455, 458-463, 641), in materia di “pentimento operoso” che costituirono un solido punto di partenza per una nuova e articolata normativa così detta premiale.
Risale, tuttavia, agli anni 1990-1994 la definitiva introduzione nel sistema penale, penitenziario e tutorio di una completa normativa in materia di collaborazione con la giustizia estesa alle più rilevanti espressioni della criminalità organizzata, anche come conseguenza delle stragi di “Capaci” e di “Via D’Amelio” a Palermo del 23 maggio e 19 luglio 1992 che scossero il Paese evidenziando la necessità di garantire l’effettivo isolamento dei detenuti mafiosi e rendere davvero “conveniente” la rottura dei vincoli associativi di appartenenza.

Ambito giuridico
Per collaboratore di giustizia si intende generalmente chi, dopo aver fatto parte di una organizzazione criminale, decide di dissociarsene e di collaborare con l’Autorità (giudiziaria o di polizia) fornendo a essa notizie sulla struttura e sui reati riferibili a un’organizzazione caratterizzata dal vincolo dell’omertà.
Impropriamente i collaboratori di

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01/02/2005